Inammissibilità del ricorso per mancata regolarizzazione della procura alle liti (TAR Lazio n. 13631 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di rilascio di un visto di ingresso è inammissibile quando la parte ricorrente non ottemperi all’ordine del giudice di regolarizzare la procura alle liti nel termine assegnato. L’ordinanza collegiale che dispone la regolarizzazione assume carattere perentorio e il suo mancato adempimento preclude la decisione nel merito della controversia, indipendentemente dalla fondatezza della domanda. La declaratoria di inammissibilità consegue automaticamente alla verificata inottemperanza, senza che occorra procedere all’esame delle questioni sostanziali sollevate.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un cittadino straniero per ottenere la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, in relazione al silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Nel corso del giudizio, il Tribunale ha rilevato un vizio formale della procura alle liti e, con ordinanza collegiale, ha assegnato alla parte ricorrente un termine di novanta giorni per la regolarizzazione. Alla successiva camera di consiglio, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione senza che la parte avesse provveduto a sanare il difetto evidenziato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito lo sviluppo processuale della vicenda, evidenziando che l’ordinanza n. 17956 del 17 ottobre 2024 aveva disposto la regolarizzazione della procura alle liti entro il perentorio termine di novanta giorni.
Alla luce della mancata ottemperanza all’ordine giudiziale, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. La regolarizzazione della procura costituisce, infatti, un adempimento necessario per la valida instaurazione del contraddittorio e per la legittimazione processuale della parte, con la conseguenza che il suo difetto, non sanato nel termine assegnato, impedisce al giudice di esaminare il merito della domanda.
La decisione si fonda sul rilievo che l’ordinanza di regolarizzazione non sia un semplice invito ma un provvedimento avente carattere vincolante, la cui inosservanza determina l’improcedibilità dell’azione. Il Collegio ha, pertanto, escluso la necessità di valutare la fondatezza delle pretese sostanziali azionate, assorbite dalla rilevata carenza formale.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione, valendo tale statuizione a neutralizzare l’ordinario criterio della soccombenza e a evitare ulteriori aggravamenti economici a carico della parte rimasta inerte.
La sentenza è stata infine destinata all’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa, con l’ordine di oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti e della dignità della stessa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.