Silenzio assenso in conferenza consuma la legittimazione del Comune ricorrente (TAR Lazio n. 6226 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che, ritualmente convocata alla conferenza di servizi in modalità asincrona, non vi partecipi né comunichi la propria determinazione nel termine assegnato presta assenso per silentium ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, legge n. 241/1990. Tale inerzia, in forza dei principi di buona fede e leale collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, determina la consumazione del potere di reazione avverso la determinazione conclusiva e la conseguente carenza di legittimazione all’impugnazione giurisdizionale, come chiarito da Cons. Stato, Sez. IV, n. 6289/2025. La mancata partecipazione non può essere surrettiziamente superata impugnando il decreto di autorizzazione unica, che si pone in rapporto di stretta derivazione rispetto all’esito della conferenza.
Il Fatto
Il Comune di Nogarole Rocca ha impugnato il decreto di autorizzazione unica rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico (BESS) della potenza di 227 MW e relative opere connesse, nel proprio territorio. L’ente ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per la mancata previsione dell’obbligo di dismissione e di garanzie finanziarie, e vizi istruttori sulla viabilità di accesso e sulla modalità asincrona della conferenza di servizi.
Il procedimento autorizzatorio era stato avviato a seguito dell’istanza della società proponente e la conferenza di servizi si era svolta in modalità decisoria asincrona. Il Comune, pur ritualmente coinvolto, non aveva preso parte alla conferenza né aveva fatto pervenire alcuna determinazione nei termini. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio e l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione dell’ente rimasto inerte.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di incompetenza territoriale, respingendola. In base al criterio della natura della funzione esercitata, la competenza radica presso il TAR Lazio quando il provvedimento sia espressione di una funzione amministrativa unitaria di rilievo nazionale, non frazionabile su base territoriale. Nel caso di specie, il decreto è stato adottato in un procedimento autorizzatorio di un’infrastruttura energetica inserita nel sistema elettrico nazionale, sicché la dimensione non è meramente locale.
Sull’eccezione di inammissibilità, il Collegio ha accolto la tesi delle amministrazioni resistenti. L’art. 14-bis, comma 4, legge n. 241/1990 sancisce che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni. Tale meccanismo realizza l’esigenza di certezza e speditezza dell’azione amministrativa, evitando che l’inerzia paralizzi il procedimento. L’assenso implicito prodottosi in capo al Comune non è equiparabile a un’assenza di volontà ma costituisce una manifestazione procedimentale con effetti giuridici.
La Corte ha richiamato la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6289/2025, secondo cui l’amministrazione che non abbia partecipato alla conferenza non è legittimata a impugnare la determinazione conclusiva. Il sistema degli artt. 14-quater e 14-quinquies legge n. 241/1990 riserva l’opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri alle sole amministrazioni che abbiano partecipato e manifestato un dissenso motivato. La partecipazione è quindi il presupposto indefettibile per conservare le facoltà di reazione. L’inerzia, a fronte di rituale convocazione, consuma il potere di incidere sull’esito del procedimento.
Il Collegio ha escluso che l’impugnazione del decreto di autorizzazione unica possa superare la preclusione, trattandosi di atto in rapporto di stretta derivazione con l’esito della conferenza. Ha inoltre precisato che l’istanza di autotutela presentata dal Comune e il relativo diniego non valgono a rimessione in termini.
In via assorbente e ulteriormente argomentata, la Corte ha comunque escluso la fondatezza nel merito delle censure. Quanto alla dismissione, l’obbligo di rimessa in pristino è previsto ex lege dall’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003 e opera di diritto, sicché la mancata esplicitazione nel dispositivo non determina invalidità, potendo le garanzie essere definite in sede di progetto definitivo. La scelta della modalità asincrona è risultata legittima in assenza di dissensi qualificati e di richieste di modifica sostanziale, essendo le prescrizioni di dettaglio fisiologicamente rinviate alla fase esecutiva. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con spese compensate.
Nota della Redazione
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