Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta nell’occupazione illegittima (TAR Sicilia n. 1070 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato che le impone un obbligo conformativo e, in caso di perdurante inerzia, ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a. è ammissibile quando il titolo azionato è una pronuncia del giudice amministrativo passata in giudicato e notificata all’ente, che non l’abbia impugnata. La mancata adozione di alcun provvedimento nel termine assegnato integra l’inadempimento, non essendo sufficiente la mera pendenza della procedura. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza va nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvede in via sostitutiva nell’ulteriore termine fissato dal giudice.
Il Fatto
Una parte proprietaria di terreni ha ottenuto dal TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, una sentenza che ha accertato l’occupazione sine titulo dei fondi da parte del Comune, protrattasi dopo la scadenza del titolo ablatorio, e ha condannato l’ente al risarcimento dei danni. Il giudice ha ordinato all’amministrazione di porre fine all’illecito permanente entro centoventi giorni, scegliendo tra la restituzione dei terreni, previa riduzione in pristino e corresponsione del risarcimento, e l’emanazione di un decreto di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
La sentenza, notificata all’ente e non impugnata, è passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza, lamentando la totale inerzia dell’amministrazione e chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, trattandosi di azione volta a conseguire l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112 c.p.a. Ha poi verificato i presupposti di ammissibilità, individuando il titolo nella sentenza che ha definito nel merito il giudizio con statuizione di accoglimento e con uno specifico obbligo conformativo in capo all’ente.
La decisione risulta notificata e non impugnata, con conseguente consolidamento del giudicato. La Corte ha quindi esaminato la documentazione e ha ravvisato in modo inconfutabile l’inadempimento: l’amministrazione ha lasciato decorrere infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica, senza adottare alcun provvedimento di conformazione.
Non risultando alcun adempimento, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’ente di dare esecuzione alla decisione entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica su istanza di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, è stato nominato il commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro funzionario munito della necessaria professionalità, per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni. Il commissario, una volta insediato, deve dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Sezione. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, tenuto conto della semplicità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.