Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3321 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza allorché l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, non abbia dato esecuzione al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato. L’inerzia non contestata nel quantum e nell’an consente l’accoglimento del ricorso e l’assegnazione di un termine per l’adempimento. In caso di ulteriore inottemperanza il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, perché provveda al pagamento in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, con spese e compenso a carico della stessa. Il meccanismo dell’ottemperanza assicura l’effettività della tutela giurisdizionale anche nei confronti della pubblica amministrazione debitrice.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza del 18 ottobre 2023, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme ivi stabilite.
La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’amministrazione debitrice, è passata in giudicato. Poiché il Ministero non ha dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza rispetto al titolo della cui esecuzione si tratta, passato in giudicato e notificato ritualmente. Rileva quindi che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Al Ministero resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Questi, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.