Procura speciale generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 1441 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto per l’ottemperanza di un giudicato è inammissibile quando la procura alle liti conferita al difensore sia priva degli elementi identificativi della controversia, non indicando l’oggetto del giudizio, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto. La procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. deve preesistere o essere coeva alla redazione dell’atto, non potendosi considerare sufficiente, a integrare il requisito della specialità, la mera congiunzione informatica di una procura cartacea generica al ricorso nativo digitale. A seguito della pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 il vizio non è più sanabile e non è concessa la rimessione in termini per errore scusabile, perché l’orientamento era già desumibile dal quadro interpretativo preesistente.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al TAR Lombardia per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per alcuni anni scolastici, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al titolo, la creditrice ha chiesto al giudice amministrativo di ordinare la conformazione al giudicato, di condannare l’intimato al pagamento delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e di nominare un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio il Collegio ha rilevato d’ufficio l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. Il giudice ha anzitutto escluso che la mancata presenza del difensore della ricorrente imponesse l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.: secondo la giurisprudenza richiamata, l’assenza in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio, escludendo l’obbligo di avviso.
Nel merito, il Collegio ha aderito al recente orientamento della Sezione secondo cui è inammissibile il ricorso in cui la procura sia stata rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e la copia informatica sia stata notificata in allegato alla PEC contenente anche il ricorso e la relata. La procura in esame non indicava né il tribunale amministrativo presso cui incardinare la controversia, né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione.
La pronuncia ricostruisce il requisito della procura speciale: essa deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità adita e ogni altro elemento utile all’individuazione della controversia. L’unica eccezione è la procura apposta in calce o a margine del ricorso, che si incorpora nell’atto. Il Collegio ha negato che tale eccezione possa estendersi, in applicazione dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, alla copia informatica di una procura cartacea generica: la congiunzione fisica tra documenti uno informatico e l’altro analogico non garantisce che il sottoscrittore avesse contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo.
Il giudice ha quindi dissentito dall’orientamento che riteneva valida la procura allegata telematicamente, richiamando l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, e non alla notificazione o al deposito.
Quanto alla sanatoria, il Collegio ha escluso la rinnovazione ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., perché l’esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Neppure è concessa la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm.: l’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma confermato un indirizzo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire. Il ricorso, notificato dopo il 2 ottobre 2025, è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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