Inottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta per il pagamento (TAR Lombardia n. 3320 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione non abbia effettuato neppure pagamenti parziali e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum. A fronte dell’inadempimento, al debitore pubblico va assegnato un nuovo termine per provvedere; per il caso di ulteriore inottemperanza, il giudice nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 21 marzo 2023, il giudice ordinario ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme ivi stabilite.
La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’amministrazione debitrice, è passata in giudicato. Non essendo intervenuta alcuna esecuzione, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo senza articolare difese sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità del titolo: la sentenza di condanna è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione. Ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Sul piano probatorio, la documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Da tali elementi il Tribunale ha tratto il convincimento che il credito non sia contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è stato pertanto dichiarato fondato e accolto, con conseguente declaratoria di inottemperanza del Ministero intimato.
Il Collegio ha quindi assegnato all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a spese dell’amministrazione inadempiente e riferirà poi alla Sezione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di lite, liquidate in euro 1000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.