Omessa allegazione della Relazione CAM: l’incorporazione nell’offerta tecnica esclude la sanzione espulsiva (TAR Basilicata n. 43 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del disciplinare di gara che impone, a pena di esclusione, l’allegazione all’offerta tecnica della Relazione dei Criteri Ambientali Minimi, redatta ai sensi del paragrafo 2.1.1 dell’allegato al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6.11.2023, deve ritenersi rispettata quando il contenuto sostanziale di tale relazione sia stato incorporato nell’offerta tecnica, la quale rechi le scelte adottate, le verifiche di conformità e la relativa documentazione descrittiva dei prodotti offerti. In tal caso, l’esclusione disposta dalla Commissione giudicatrice è illegittima per eccesso di potere per illogicità, difettando il presupposto dell’omissione. Il soccorso istruttorio ex art. 101, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 36/2023 non può essere utilizzato per integrare o sanare le omissioni dei documenti che compongono l’offerta tecnica o l’offerta economica.
Il Fatto
Una società partecipava a una procedura aperta indetta da un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e prodotti alimentari, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare di gara prevedeva, a pena di esclusione, l’allegazione all’offerta tecnica della Relazione dei Criteri Ambientali Minimi, redatta ai sensi del paragrafo 2.1.1 dell’allegato al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6.11.2023. La Commissione giudicatrice escludeva la società per l’omessa allegazione della relazione; il responsabile del procedimento respingeva l’istanza di autotutela, escludendo il soccorso istruttorio. La società impugnava i provvedimenti, deducendo l’eccesso di potere per illogicità e la violazione del principio del soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo l’esclusione viziata da eccesso di potere per illogicità. Dall’esame dell’offerta tecnica emergeva, infatti, che la società aveva dichiarato la conformità dei distributori ai Criteri Ambientali Minimi, specificato le modalità di gestione del servizio in conformità e allegato la documentazione descrittiva dei prodotti offerti. La Corte ne ha desunto che la Relazione CAM, pur non formalmente separata, era stata sostanzialmente incorporata nell’offerta tecnica, rispettandone la funzione.
Il giudice ha quindi valorizzato la porta sostanziale della prescrizione, che deve essere letta in funzione dell’interesse della stazione appaltante a conoscere le scelte adottate e le verifiche di conformità, piuttosto che nella sua dimensione meramente formale. La sanzione espulsiva è stata ritenuta sproporzionata rispetto al vizio riscontrato. Il secondo motivo è stato respinto: l’art. 101, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 36/2023 vieta espressamente l’utilizzo del soccorso istruttorio per sanare le omissioni relative ai documenti componenti l’offerta tecnica e l’offerta economica. Il ricorso è stato accolto e il provvedimento di esclusione annullato.
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Nota della Redazione
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