Termine decadenziale di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio del contributo concesso (TAR Lombardia n. 1646 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un provvedimento di attribuzione di vantaggi economici è soggetto al termine decadenziale di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990, nel testo introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), legge n. 124/2015. Tale termine, ridotto a dodici mesi dall’art. 63, comma 1, d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, preclude in via definitiva l’esercizio del potere di riesame in autotutela. La sua violazione rende intempestivo il ritiro del beneficio anche quando i vizi originari fossero ictu oculi percepibili dalla documentazione già depositata dall’istante. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando il provvedimento di concessione sia annullato o revocato per vizi di legittimità.
Il Fatto
La società ricorrente opera dal 1992 nella produzione di conglomerati bituminosi. Nel 2018 stipulava un accordo per l’acquisto di un impianto di misto cementato, sottoposto a condizione risolutiva consistente nel mancato ottenimento, entro marzo 2019, del titolo edilizio e paesaggistico. Nel giugno 2019 presentava istanza per l’agevolazione prevista dall’art. 2 d.l. n. 69/2013, relativa al contributo sugli interessi di un finanziamento bancario.
Con decreto del 26 settembre 2019 il Ministero concedeva il contributo di euro 19.293,41. Dopo l’avvio del procedimento di riesame, comunicato nel settembre 2020, il Ministero adottava in data 22 ottobre 2021 il provvedimento di revoca, ritenendo sussistente un impegno giuridicamente vincolante anteriore alla domanda. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione. Il provvedimento impugnato, pur qualificato come revoca, integra in realtà un annullamento d’ufficio: rimuove il decreto concessorio per un vizio di legittimità originario. Richiamando TAR Lombardia n. 2114/2023 e Cons. Stato n. 664/2023, il Tribunale afferma la propria giurisdizione, poiché la controversia investe la fase di ritiro del beneficio per contrasto iniziale con l’interesse pubblico.
Nel merito, il ricorso è accolto sul secondo motivo, con valenza assorbente. Il decreto di concessione risale al 26 settembre 2019; l’atto di ritiro al 22 ottobre 2021. Tra i due intercorrono oltre due anni, ben più dei diciotto mesi contemplati dall’art. 21-nonies legge n. 241/1990 nel testo applicabile.
Il Collegio ricostruisce la portata della norma. La legge n. 124/2015 ha introdotto un termine decadenziale di natura assoluta, finalizzato a consolidare le situazioni giuridiche favorevoli e a tutelare l’affidamento del privato, non a garantire l’inoppugnabilità nell’interesse dell’Amministrazione. La successiva riduzione a dodici mesi conferma la centralità del decorso del tempo. La regola si collega ai doveri di buona fede e correttezza e specifica il contenuto dell’art. 17-bis legge n. 241/1990 nei rapporti tra amministrazioni, come osservato da Cons. Stato, parere n. 1640/2016.
Il ritardo è inescusabile. I vizi posti a fondamento dell’annullamento erano percepibili dalla sola disamina della documentazione depositata a sostegno dell’istanza, o comunque conoscibili con una tempestiva richiesta istruttoria. La ricorrente non ha in alcun modo dissimulato i fatti, né la loro rappresentazione ha ostacolato l’esercizio dei munera ministeriali. L’Amministrazione, dopo la concessione, è rimasta inerte per quasi un anno prima di avviare il riesame, e ancora per oltre un anno dopo le deduzioni dell’istante.
Il provvedimento impugnato è pertanto intempestivo, adottato quando il potere era ormai consumato. Il ricorso è accolto e la determinazione ministeriale annullata, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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