Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla convenzione (Cons. Stato n. 6461 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Accertata l’omessa esecuzione del giudicato amministrativo, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di concludere il procedimento amministrativo oggetto del dictum, adottando tutti gli atti necessari al suo perfezionamento. L’inerzia dell’ente, pur determinata dal comportamento omissivo di un terzo incaricato, non giustifica il mancato adempimento, posto che l’obbligo di concludere il procedimento resta imputabile all’amministrazione titolare dello stesso. Decorso inutilmente il termine assegnato, il commissario ad acta provvede in sostituzione dell’ente inadempiente. La richiesta di astreinte resta assorbita dalla nomina del commissario, che già assicura l’attuazione del giudicato.
Il Fatto
La società ricorrente agiva per l’accertamento del silenzio-inadempimento del Comune in ordine all’istanza di autorizzazione alla cessione di un immobile, poi convertita in procedimento di risoluzione della convenzione del 2006, con retrocessione del bene e pagamento dell’indennizzo. Il TAR Abruzzo respingeva il ricorso. La Sezione, con la sentenza n. 7267 del 25 luglio 2023, accoglieva l’appello e dichiarava l’obbligo del Comune di dare impulso a tutte le iniziative necessarie per la conclusione del procedimento di risoluzione.
Passata in giudicato la decisione, la società notificava formale istanza di esecuzione. A fronte dell’inerzia serbata dall’ente, proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’omessa esecuzione, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta, oltre all’applicazione di una somma di denaro ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza n. 7267 del 25 luglio 2023 non è stata oggetto di impugnazione e che l’istanza di esecuzione, volta all’adozione degli atti di chiusura del procedimento di risoluzione con specifico riferimento alla nomina del terzo perito, non ha avuto seguito da parte del Comune. La persistente inerzia dell’ente si pone dunque in violazione del giudicato.
La questione giuridica centrale attiene ai limiti dell’obbligo di conformazione e alla possibilità, per l’amministrazione, di sottrarsi all’adempimento invocando il comportamento omissivo di un soggetto terzo incaricato. La sentenza ottemperanda aveva già chiarito che il Comune, in quanto titolare del procedimento, non può trincerarsi dietro l’inerzia del perito per sottrarsi all’obbligo di concludere il procedimento medesimo.
Su questa base il Collegio accerta l’omessa esecuzione e fa obbligo al Comune di concludere il procedimento per la risoluzione della convenzione, la retrocessione del bene e la determinazione dell’indennità. In particolare, l’ente è tenuto all’adozione degli atti di chiusura mediante la nomina del terzo perito, anche attraverso il procedimento innanzi al Tribunale civile competente.
Spirato inutilmente il termine di sessanta giorni, provvederà in sostituzione dell’amministrazione il commissario ad acta nel successivo termine di sessanta giorni dall’insediamento, con spese a carico del Comune. Il Collegio nomina commissario il Prefetto della Città di L’Aquila, o suo delegato.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio dichiara il non luogo a procedere, allo stato, stante la nomina del commissario che provvederà in sostituzione dell’ente eventualmente rimasto inerte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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