Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 1161 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il commissario ad acta nominato con funzioni sostitutive in caso di inerzia dell’amministrazione ha diritto a compenso solo quando l’incarico sia estraneo alla sua posizione organica. Se la nomina cade su un dirigente della stessa amministrazione intimata, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non è dovuto alcun compenso; la regola di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza di ottemperanza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.
Il Fatto
Una ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario del lavoro. Con quel provvedimento il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto contumace, era stato condannato al pagamento in suo favore della somma di € 1.500,00 mediante emissione di carta docenti o analoghi buoni elettronici.
Poiché l’amministrazione non ha provveduto spontaneamente, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo al giudice amministrativo i provvedimenti idonei a garantire il soddisfacimento della pretesa creditoria.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., con particolare riguardo al passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso, di cui era stata fornita prova.
Ha quindi accolto il ricorso e ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del medesimo Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Sul punto il Collegio ha precisato che l’incarico è senza compenso, perché la nomina cade su un dirigente dello stesso Ministero resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a TAR Calabria, Catanzaro, n. 479/2025, TAR Sicilia, Palermo, n. 291/2025, TAR Campania, Napoli, n. 5142/2024 e TAR Sardegna n. 983/2023.
Il giudice ha poi chiarito che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015. Ha inoltre imposto al commissario il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, e ha qualificato ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza come ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese, liquidate secondo la soccombenza, sono state determinate in € 552,00 oltre accessori, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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