Ottemperanza al giudicato: ordine di esecuzione e commissario ad acta su istanza (TAR Puglia n. 714 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, esperibile ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. a), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato, il giudice accerta la perdurante inerzia dell’amministrazione e le ordina l’integrale esecuzione del giudicato entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta è riservata, su apposita istanza di parte, all’ipotesi di perdurante inottemperanza all’obbligo così impartito. Il rito dell’ottemperanza richiede il rispetto del dimezzamento dei termini di deposito ex art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e, per le somme di denaro, dei presupposti dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.

Il Fatto

Con una precedente sentenza il TAR Puglia aveva condannato il Comune alla restituzione ai ricorrenti della porzione di terreno illecitamente occupata, previa riduzione in pristino, salva la facoltà di disporre l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, oltre al risarcimento del danno per il mancato godimento delle aree e alle spese processuali.

La sentenza è stata notificata in forma esecutiva al Comune e non è stata impugnata nei termini. I ricorrenti, rilevata l’inerzia totale dell’amministrazione, hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la restituzione del bene, la liquidazione del risarcimento secondo i criteri indicati, il pagamento delle spese del giudizio di cognizione e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali. La sentenza di cognizione ha acquisito autorità di cosa giudicata, come attestato dalla Segreteria, non essendo più appellabile per decorso dei termini. Il ricorso risulta ritualmente notificato e depositato, con osservanza del dimezzamento dei termini ex art. 87, terzo comma, cod. proc. amm.

Quanto al capo relativo alle spese processuali, il Tribunale rileva che la sentenza è stata notificata in formula esecutiva al Comune debitore: sussistono pertanto i presupposti dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che subordina l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione all’infruttuoso decorso di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Nel merito, a fronte dell’inerzia totale dell’ente, il ricorso è fondato. Il giudice ordina al Comune di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione, con riferimento a tutti i capi della sentenza: la restituzione delle aree previa riduzione in pristino, salva la facoltà di acquisizione sanante, la condanna ex art. 34, quarto comma, cod. proc. amm. e il pagamento delle spese di lite.

La nomina del commissario ad acta non è disposta in via immediata, ma riservata su apposita istanza di parte, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza all’obbligo impartito. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in favore dei ricorrenti, sono poste a carico del Comune soccombente ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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