Accesso agli atti del militare e obbligo di ostensione integrale delle missioni (TAR Campania n. 4952 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai dati reddituali e patrimoniali del soggetto obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento, ovvero a prestazioni economiche aggiuntive in favore del figlio minore, sussiste in relazione a tutte le informazioni richieste, senza che l’Amministrazione possa introdurre limitazioni fondate su una lettura restrittiva dell’accordo tra le parti. La clausola contrattuale che subordina il pagamento di una somma aggiuntiva allo svolgimento di una missione militare non può essere interpretata nel senso di ricomprendere le sole missioni all’estero, ove il testo non rechi alcuna distinzione in tal senso. In caso di accoglimento della domanda di ostensione, il giudice amministrativo può condannare l’Amministrazione all’adozione delle misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato, ivi incluse le astreintes, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., quando la residua attività amministrativa non presenti margini di discrezionalità.
Il Fatto
Una ricorrente, madre di una figlia minore, chiedeva al Ministero della Difesa l’accesso alla documentazione relativa alle missioni nazionali ed estere e ai servizi fuorisede svolti dal padre della bambina, al fine di verificare la sua effettiva capacità reddituale e l’insorgenza dell’obbligo di corrispondere un’integrazione economica prevista da un accordo tra le parti. L’Amministrazione, accogliendo le deduzioni del controinteressato, limitava l’ostensione alle sole missioni all’estero, negando l’accesso agli altri dati richiesti.
La ricorrente impugnava il provvedimento di parziale diniego, deducendo la propria legittimazione a conoscere l’intera documentazione per valutare la complessiva idoneità delle indennità percepite a incrementare la capacità reddituale del genitore obbligato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha accolto il ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento in materia di accesso ai dati reddituali e patrimoniali del soggetto tenuto alla corresponsione di assegni di mantenimento in favore dei figli.
Il Collegio ha ritenuto che la scelta dell’Amministrazione di limitare l’ostensione alle sole missioni all’estero non trovi alcun fondamento nel tenore letterale dell’accordo tra le parti, il quale individua nella generica nozione di missione militare il fatto giuridico costitutivo dell’obbligo di prestazione economica aggiuntiva, senza distinguere in base alla localizzazione territoriale dell’impiego.
La Corte ha inoltre precisato che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., il giudice della cognizione può disporre le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato, ivi incluse le penalità di mora, quando l’attività amministrativa residua sia vincolata e non lasci spazio a valutazioni discrezionali.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ordinato l’integrale ostensione dei dati richiesti entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, condannando l’Amministrazione al pagamento di una somma pari a euro cento per ogni settimana o frazione di settimana di ulteriore ritardo nell’esecuzione.
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Nota della Redazione
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