Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel silenzio dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 226 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il silenzio serbato dall’amministrazione, che si costituisca con comparsa di mera forma senza nulla controdedurre, integra la prova del mancato adempimento del giudicato. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato e le assegna un termine per l’esecuzione. Ove perduri l’inerzia, il Tribunale nomina fin da ora un commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo ufficio, anche al fine di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico suscettibili di generare responsabilità per danno erariale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alle sentenze di merito indicate in epigrafe, recanti condanna del Ministero della salute al pagamento di somme di denaro. Il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza del Tribunale di Messina, Sezione lavoro, confermata in appello e dalla pronuncia di rigetto della Corte di cassazione, quest’ultima passata in giudicato.

Il ricorso, notificato via PEC il 14 maggio 2024 e depositato il 22 maggio 2024, lamentava la mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con comparsa di mera forma, senza nulla controdedurre. All’udienza camerale del 16 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare il perfezionamento del giudicato, ravvisato nella pronuncia di rigetto della Corte di cassazione, e la notificazione del titolo esecutivo al Ministero resistente, avvenuta il 3 settembre 2021. Da tale data il Tribunale ha fatto decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del DL 669/1996, ritenendolo ampiamente spirato alla data di decisione del ricorso.

Quanto all’inerzia dell’amministrazione, il Tribunale l’ha desunta dal silenzio serbato dal Ministero, costituitosi con comparsa di mera forma e privo di contestazioni. Su tali presupposti ha dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme risultanti dovute nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte se antecedente.

Il Collegio ha quindi nominato fin da ora un commissario ad acta per l’ipotesi di mancata esecuzione oltre il termine assegnato, individuandolo nel Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della salute, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento in possesso della necessaria professionalità. L’incarico deve essere espletato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine predetto.

La nomina anticipata del commissario è motivata anche dall’esigenza di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico che potrebbero generare ulteriori responsabilità per danno erariale. Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003, e ha condannato il Ministero alle spese, liquidate equitativamente in euro 3.500,00 oltre accessori, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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