Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 229 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. La sentenza del giudice del lavoro, divenuta irrevocabile, costituisce titolo esecutivo ai fini dell’ottemperanza. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine certo e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta, anche senza diritto al compenso e con facoltà di delega. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Catania, sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per il servizio svolto in un determinato anno scolastico e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma determinata, oltre accessori.
Il Ministero, destinatario dell’ordine di pagamento, non ha dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente precisa di non chiedere in questa sede l’esecuzione della statuizione sulle spese del giudizio civile. Chiede quindi al Tribunale amministrativo di adottare le misure necessarie all’integrale esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. La norma fonda la pretesa all’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso.
Dalla documentazione in atti il Tribunale rileva che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Essa ha quindi definito la controversia in modo irretrattabile e assume valore di titolo esecutivo ai fini del ricorso per ottemperanza.
La pronuncia è stata notificata ai sensi del novellato art. 475 cod. proc. civ. presso il domicilio reale dell’amministrazione. Seguita la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Le statuizioni della sentenza non hanno ricevuto esecuzione. L’amministrazione, pur costituita, non ha dedotto né contestato alcunché sul punto. Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e ordina al Ministero di corrispondere le somme entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, nei limiti di quanto domandato.
Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina commissario ad acta il Direttore Generale competente, senza diritto al compenso ma con facoltà di delega ad un dirigente della stessa Direzione Generale, che provvederà entro i successivi novanta giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, unitamente alla ripetizione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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