Revoca del nulla osta e asseverazione del commercialista già comunicata (TAR Toscana n. 1199 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è illegittima quando si fondi sull’assenza di iscrizione all’albo del professionista asseveratore, risultando invece che questi sia abilitato e abbia assolto all’onere di comunicazione previsto dall’art. 1 della legge n. 12/1979. La comunicazione inoltrata con modalità cartacea prima del 1.03.2018 conserva efficacia e non richiede un nuovo invio telematico, essendo quest’ultimo solo consigliato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Gli ambiti oggettivi degli art. 1 e art. 2, comma 1, della legge n. 12/1979 coincidono e riguardano i medesimi adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. La pubblica amministrazione non può revocare il titolo in presenza di un’asseverazione completa sul piano oggettivo e soggettivo.

Il Fatto

Una società datrice di lavoro presentava istanza per il rilascio di più nulla osta al lavoro subordinato in favore di cittadini extracomunitari, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022. I titoli venivano rilasciati tra il 23.02.2024 e il 10.07.2024 e la richiedente completava l’invio della documentazione, comprensiva dell’asseverazione di cui all’art. 24-bis del d.lgs. n. 286/1998.

Con successivi decreti lo Sportello Unico per l’immigrazione revocava tutti i nulla osta, dopo il contraddittorio procedimentale. La motivazione addossava all’istanza la carenza del modello di asseverazione redatto da un professionista abilitato, come desumibile dal combinato disposto dell’art. 24-bis del TUI e della circolare interministeriale n. 5969 del 27.10.2023. La società impugnava i decreti davanti al TAR, che in sede cautelare accoglieva l’istanza con ordinanza n. 726/2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamato nei provvedimenti impugnati. L’art. 22, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs. n. 286/1998 richiede l’asseverazione sottoscritta con firma digitale. L’art. 24-bis demanda la verifica dei requisiti ai professionisti di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative. L’art. 44 del d.l. n. 73/2022 conferma l’attribuzione in via esclusiva ai medesimi soggetti.

L’art. 1 della legge n. 12/1979 individua i soggetti abilitati: gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro senza altre condizioni, nonché gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, ragionieri e periti contabili, per i quali è però richiesta l’apposita comunicazione alle direzioni provinciali del lavoro. Il punto 6 della circolare n. 5969 del 2023 ribadisce che, per le ultime due categorie, resta fermo l’obbligo di comunicazione.

Nel caso concreto l’asseverazione risultava redatta da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili dal 01.01.1995, il quale aveva inoltrato la comunicazione ai sensi dell’art. 1 in data 26.11.2011, con modalità cartacea, come previsto per gli invii anteriori al 1.03.2018. Il modulo utilizzato era quello approvato dalla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 05.07.2022. L’amministrazione aveva invece rilevato che il professionista non figurava nella banca dati dedicata e che la comunicazione prodotta richiamava l’art. 2, anziché l’art. 1, della legge.

Il Tribunale ritiene che tale valutazione non trovi sostegno normativo. Richiamando un proprio precedente (TAR Toscana, Sez. II, n. 550 del 26.03.2025), osserva che l’obbligo della modalità telematica decorre dal 1.03.2018, ma ciò non priva di efficacia le comunicazioni cartacee precedenti. La nota dell’INL n. 32 del 15.02.2018 e le FAQ aggiornate al 20.05.2024 confermano che il nuovo invio è solo consigliato, non imposto.

Quanto al presunto richiamo all’art. 2, il Collegio rileva che l’ambito oggettivo delle due disposizioni è il medesimo: tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. La lettura sistematica è confermata da Cons. Stato, Sez. III, n. 645 del 20.05.1986 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 243 del 02.03.1999. Il precedente invocato dall’amministrazione (Cons. Stato, Sez. III, n. 6781 del 29.07.2024) riguarda l’ipotesi opposta, di asseverazione sottoscritta prima della comunicazione, e conferma che l’atto compiuto prima dell’incombente è inefficace: evenienza qui non verificatasi.

I provvedimenti risultano quindi illegittimi per difetto di motivazione, poiché la carenza di iscrizione all’albo indicata non corrisponde al vero. Il ricorso è accolto e gli atti sono annullati; le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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