Decreto ingiuntivo non opposto e ottemperanza della P.A. (TAR Abruzzo n. 28 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., acquista valore di cosa giudicata anche ai fini del ricorso per ottemperanza e definisce la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei casi di cui all’art. 656 cod. proc. civ.. Esso costituisce, pertanto, provvedimento equiparato alla sentenza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e legittima l’azione di ottemperanza per conseguire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Condizione necessaria e sufficiente per la proponibilità del ricorso è che il decreto sia stato dichiarato esecutivo. Il giudice amministrativo, accertata la definitiva esecutorietà del titolo, l’inutile decorso del termine dilatorio e l’inottemperanza all’ingiunzione di pagamento, ordina all’ente di dare integrale esecuzione e nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, società titolare di un credito vantato nei confronti di un Comune, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo relativo a un giudizio monitorio. Il decreto era stato dichiarato esecutivo dal Tribunale, con conseguente condanna dell’ente al pagamento di una somma per capitale, interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, spese e accessori.
L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita e non ha adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo e, in caso di perdurante inerzia, di nominare un commissario ad acta. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso per ottemperanza, richiamando l’art. 112 cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.
Il passaggio centrale riguarda la natura del decreto ingiuntivo. Per giurisprudenza costante, il decreto di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., laddove non opposto, acquista valore di cosa giudicata anche ai fini dell’ottemperanza: definisce la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato ed è impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi dell’art. 656 cod. proc. civ. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 1609 del 2015 e sez. IV, n. 1713 del 2006.
Ne consegue che condizione sufficiente e necessaria per proporre il ricorso è che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. Nella specie il giudice ha accertato la definitiva esecutorietà del titolo, l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni e l’inottemperanza all’ingiunzione di pagamento.
Il ricorso è stato quindi accolto. Il Tribunale ha ordinato all’ente di dare integrale esecuzione al provvedimento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto del capoluogo di regione, con facoltà di delega, per il compimento degli atti sostitutivi entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese processuali, liquidate ex art. 91 cod. proc. civ., sono poste a carico dell’ente soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 633 c.p.c. – Condizioni di ammissibilità
- Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente
- Art. 656 c.p.c. – Impugnazioni