Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta in favore della società creditrice (TAR Sicilia n. 2275 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando la procedura risulta ritualmente incardinata, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione e l’amministrazione condannata non alleghi alcun motivo giustificativo dell’inadempienza. Va affermata la persistenza dell’obbligo di dare ottemperanza al giudicato oramai inoppugnabile, sia per la sorte capitale sia per gli interessi e gli oneri accessori, oltre che per compensi e spese di causa. Il termine per l’esecuzione è fissato in 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione; decorso infruttuosamente, vi provvede in via sostitutiva il commissario ad acta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e il compenso del commissario è posto a carico dell’ente intimato, con liquidazione in separato decreto.
Il Fatto
La società ricorrente riferisce che il Tribunale di Messina, con decreto ingiuntivo n. 890/2022, aveva condannato l’Istituto Autonomo Case Popolari al pagamento di una somma oltre interessi di mora e spese legali. Il decreto, notificato e non opposto nei termini, era stato dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà; munito di formula esecutiva, era stato notificato all’ente.
Solo successivamente l’Istituto proponeva opposizione, rigettata con sentenza del Tribunale di Messina del 2024, con condanna alle spese. Passata la sentenza in giudicato, la società chiedeva al giudice amministrativo di ordinare all’ente il pagamento delle somme dovute, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. L’amministrazione, regolarmente notificata, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto un profilo di regolarità documentale: i titoli portati in esecuzione erano stati depositati in copia per immagine priva della necessaria asseverazione di conformità all’originale. La ricorrente ha provveduto alla regolarizzazione mediante successivo deposito, così superando l’ostacolo processuale.
Nel merito, il Tribunale dichiara il ricorso fondato. La procedura risulta ritualmente incardinata ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
Il Collegio sottolinea che non si ravvisano motivi giustificativi dell’inadempienza dell’amministrazione condannata. Ne consegue l’affermazione della persistenza dell’obbligo di dare ottemperanza alla sentenza divenuta inoppugnabile, sia per la sorte capitale sia per gli interessi e gli oneri accessori, oltre che per compensi e spese di causa.
Quanto ai tempi, l’Istituto deve dare esecuzione al provvedimento entro 90 giorni dalla notifica o comunicazione in forma amministrativa della decisione. Decorso infruttuosamente tale termine, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta, individuato nel Segretario comunale di altro ente, che opera sotto la propria personale responsabilità entro un ulteriore termine di 90 giorni su istanza della parte interessata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell’art. 2 del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. n. 115/2002, è posto a carico dell’ente intimato e liquidato con separato decreto, previa nota specifica da presentare, ex art. 71 D.P.R. 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo l’insegnamento di Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011. Il ricorso è quindi accolto con declaratoria dell’obbligo di esecuzione e nomina del commissario.
Nota della Redazione
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