Prescrizione quinquennale del diritto ai sei scatti sull’indennità di buonuscita (TAR Piemonte n. 708 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del dipendente all’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita ha natura di credito patrimoniale ed è soggetto al termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973. Il dies a quo coincide con la data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, poiché solo da quel momento il dipendente può avere cognizione degli emolumenti liquidati. Spetta al ricorrente allegare e provare gli atti interruttivi; in loro assenza la prescrizione matura e il diritto azionato si estingue, con conseguente rigetto della domanda senza esame del merito.
Il Fatto
Il ricorrente, ex sovrintendente di una Sezione Polizia Stradale, collocato a riposo su domanda dopo il compimento dei cinquantacinque anni e con oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi, ha chiesto la riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali.
L’amministrazione ha respinto l’istanza con un provvedimento dirigenziale del novembre 2021. Il ricorrente ha quindi impugnato l’atto davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna dell’amministrazione alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’INPS, eccependo il difetto di legittimazione passiva e, in via principale, la prescrizione del diritto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare i profili di legittimazione processuale. Quanto all’INPS, richiama l’orientamento consolidato secondo cui solo l’ente previdenziale è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio, mentre gli atti formati dall’amministrazione di provenienza del dipendente non assumono rilevanza esterna. La circostanza che il Ministero dell’Interno sia l’ente emittente l’atto impugnato, ancorché qualificabile come atto endoprocedimentale, consente di ravvisare in capo al medesimo la legittimazione passiva.
Nel merito, il Tribunale esamina l’eccezione di prescrizione e la ritiene fondata. Il diritto azionato ha natura di credito patrimoniale ed è soggetto al termine quinquennale, decorrente dal momento in cui può essere fatto valere. Richiamando il proprio precedente n. 733/2022 e l’orientamento del Cons. Stato n. 5598/2014 e n. 6136/2014, il Collegio applica l’art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973: il diritto del dipendente all’indennità di buonuscita si prescrive in cinque anni dalla data in cui è sorto, coincidente con quella dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Prima di tale momento, osserva il Tribunale, il dipendente non può avere cognizione degli emolumenti che gli verranno liquidati. Nel caso concreto l’ultimo ordinativo di pagamento risale al 17.01.2000.
Gravando sul ricorrente l’onere di allegare gli atti interruttivi, il Collegio rileva che l’unico atto prodotto è il ricorso, notificato ventidue anni dopo l’ordinativo. Essendo trascorso un lasso di tempo ben superiore al termine quinquennale, la prescrizione è maturata e il diritto azionato si è estinto. Non si fa luogo all’esame del merito; il ricorso è respinto, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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