Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulle somme dovute (TAR Lombardia n. 3565 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ordina all’amministrazione di darvi esecuzione entro un termine, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentire il soddisfacimento del diritto già accertato nel titolo. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendo la loro esatta misura essere verificata secondo i parametri del titolo e della legge. L’azione esecutiva presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni dello Stato.
Il Fatto
Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 60/2024, pubblicata il 01.02.2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, la somma di euro 500,00 annui a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata il 6.02.2024.
Non avendo l’amministrazione soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la corresponsione di euro 1.500,00 oltre interessi legali, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto verificato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale ha poi precisato la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: il capitale residuo e gli interessi dovranno essere verificati, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge.
Il collegio ha quindi rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, copia e notificazione, oltre agli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Il richiamo è al T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Il compenso non è dovuto, rientrando l’attività nei compiti istituzionali del commissario. Le spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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