Sopravvenuta normativa regionale e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3566 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di una fonte di rango primario che disciplini in via diretta la materia oggetto di impugnazione rende improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, tutte le volte in cui l’eventuale annullamento dell’atto amministrativo non sia più idoneo a procurare al ricorrente alcuna utilità. L’attribuzione del rango legislativo alla disciplina delle compensazioni economiche riconosciute alle strutture sociosanitarie accreditate durante l’emergenza pandemica preclude al giudice amministrativo di sindacare la congruità delle delibere che avevano fissato i criteri di remunerazione, essendo le stesse ormai superate da ulteriori provvedimenti attuativi che integrano e aggiornano il quadro compensativo complessivo. Il trasferimento dell’interesse economico del ricorrente nel giudizio con il quale sia stato impugnato l’atto sopravvenuto avvalora, e non smentisce, il difetto di interesse nel giudizio originario.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) accreditata dalla Regione Lombardia. Nel corso dell’emergenza pandemica la Regione ha adottato delibere che hanno dapprima impedito l’accoglimento di nuovi utenti e successivamente ripristinato la possibilità di ricovero, previa adozione di misure di isolamento.
La ricorrente, lamentando costi aggiuntivi e minori introiti riconducibili alle prescrizioni regionali, ha impugnato la D.G.R. n. 3529/2020, che aveva fissato le compensazioni per le strutture extra-ospedaliere, deducendo l’insufficienza dei ristori. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la successiva D.G.R. n. 3782/2020, recante un aumento della quota tariffaria per i pazienti positivi al Covid-19. La Regione ha eccepito l’improcedibilità per l’intervenuta approvazione di una legge regionale e di ulteriori delibere attuative con finalità compensative.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale costruisce il ragionamento muovendo dalla corretta individuazione della domanda sostanziale. L’interesse dedotto dalla ricorrente attiene al riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per adeguare le strutture agli standard richiesti dall’emergenza sanitaria e dei minori introiti collegati al blocco e alle limitazioni dei nuovi ingressi. Su questo perimetro si misura la permanenza dell’interesse.
Il Collegio rileva che il sistema compensativo non si è esaurito nelle due delibere impugnate. La sopravvenuta legge regionale 24/2020 ha riconosciuto alle strutture convenzionate un incremento tariffario per singole giornate di cura o singole prestazioni, proprio in ragione della riduzione delle attività imposta dagli indirizzi regionali e nazionali. Il comma 3 dell’art. 2 chiarisce che al gestore non possono essere riconosciute risorse ulteriori rispetto a quanto negoziato per gli esercizi 2020 e 2021 nel contratto con l’A.T.S. di riferimento, entro i limiti di budget ivi stabiliti.
Da ciò il Tribunale deduce che l’eventuale caducazione delle delibere impugnate sarebbe priva di utilità: alla ricorrente non potrebbero comunque essere riconosciute risorse diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa primaria sopravvenuta. Il Collegio richiama, in termini, il precedente TAR Lombardia, Milano, sez. III, 15 novembre 2021, n. 2534.
La successiva produzione di D.G.R. attuative e di ulteriori erogazioni una tantum e maggiorazioni conferma il superamento delle delibere in contestazione. Il giudice non è quindi posto in condizione di valutare la sufficienza e congruità complessiva delle compensazioni, non esaurendo gli importi delle delibere impugnate il totale delle somme riconosciute.
La proposizione di un separato ricorso avverso uno degli atti sopravvenuti non confuta ma avvalora tale conclusione: dimostra che l’interesse economico si è trasferito nel nuovo giudizio, che aggiorna e attualizza il quantum delle compensazioni. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese in ragione delle particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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