Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per spese di c.t.u (TAR Sicilia n. 1522 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, qualora il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669, senza che l’Ente abbia fornito prova dell’esecuzione, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e nomina, per il caso di persistente inerzia, il commissario ad acta. La domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è superflua quando il meccanismo surrogatorio già assicura la rapida eliminazione dell’inerzia. Sulle somme liquidate spettano gli interessi riconosciuti nel titolo, mentre la rivalutazione monetaria non è dovuta in mancanza di prova del maggior danno, trattandosi di debito di valuta e non di valore.

Il Fatto

Il ricorrente, ausiliario del giudice, aveva ottenuto dal medesimo Tribunale, con sentenza n. 498 del 28 febbraio 2020, la condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento delle spese di c.t.u., liquidate in una somma a titolo di onorari, oltre accessori, e in un importo per rimborso di spese vive.

Il titolo, munito di formula esecutiva, era stato notificato all’Ente, che tuttavia era rimasto inerte. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità della notificazione del titolo all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 L. n. 669/1996. Ha poi rilevato che l’Ente non aveva dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale.

Da tali premesse il Tribunale ha tratto la sussistenza di tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo mediante il pagamento delle somme ivi indicate nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inutile scadenza di tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel dirigente dell’ufficio regionale competente, con facoltà di delega, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario è posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale l’ha rigettata, ritenendo non necessaria tale previsione poiché il meccanismo surrogatorio già consente una rapida eliminazione dell’inerzia. Sulla richiesta di rivalutazione e interessi, ha riconosciuto gli interessi come previsti nel titolo, escludendo la rivalutazione monetaria per difetto di prova del maggior danno rispetto a quello ristorato dagli interessi, trattandosi di debito di valuta. Ha inoltre respinto per carenza di prova documentale la richiesta di rimborso delle spese di notificazione.

Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 750,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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