Decentramento di sede farmaceutica e obbligo di istruttoria demografica del Comune (TAR Sicilia n. 1523 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento di una sede farmaceutica in una zona diversa da quella di assegnazione costituisce decentramento disciplinato dall’art. 5, comma 2, legge n. 362/1991, che ne subordina l’autorizzazione all’insorgenza di nuovi insediamenti abitativi per incremento o migrazione della popolazione. Il Comune non può fondare il provvedimento sulla sola autocertificazione della titolare circa l’indisponibilità di locali idonei né sul rispetto della distanza di duecento metri: deve compiere un accertamento autonomo delle variazioni demografiche e dare conto in motivazione del presupposto del decentramento. L’acquisizione dei pareri dell’A.S.P. e dell’Ordine provinciale dei farmacisti è obbligatoria, ancorché non vincolante, dovendo le Amministrazioni essere poste in condizione di esprimersi sulla proposta programmatoria. È illegittima la delibera che non documenti la variazione demografica e che recepisca note prive di valore di parere.

Il Fatto

La titolare di una farmacia chiede al Comune l’autorizzazione a trasferire la sede di cui è titolare, al di fuori della zona di assegnazione, a causa della vendita dei locali e della richiesta di rilascio da parte della curatela fallimentare. Il Comune autorizza il trasferimento richiamando l’autocertificazione dell’istante sull’impossibilità di reperire locali idonei, la regolarità urbanistica del nuovo immobile, una nota dell’Ufficio Anagrafe sulla distribuzione della popolazione nelle sette sedi e il rispetto del limite di distanza di duecento metri.

Il titolare di altra farmacia situata nella zona di destinazione impugna la delibera davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione delle regole procedimentali, il difetto d’istruttoria, la mancata verifica del presupposto del decentramento e la omessa acquisizione dei pareri dovuti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio distingue il trasferimento nell’ambito della stessa sede, disciplinato dall’art. 1, quarto comma, legge n. 475/1968, dal decentramento in zona diversa, regolato dall’art. 5, comma 2, legge n. 362/1991. Poiché il trasferimento richiesto riguarda una zona diversa da quella di pertinenza, trova applicazione la seconda disciplina, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa che esige l’insorgenza di nuovi insediamenti abitativi.

Il Tribunale ritiene insufficienti gli elementi posti a base della delibera. L’autocertificazione sull’indisponibilità di locali avrebbe richiesto un accertamento autonomo da parte del Comune, anche in considerazione della relazione tecnica prodotta dal ricorrente sulla disponibilità di locali nella zona di pertinenza. Il Collegio respinge le osservazioni sulla non idoneità dei locali per la presenza di una comunità nomade, osservando che l’individuazione delle sedi risponde a esigenze degli utenti che non possono essere discriminate.

Il rispetto del limite di distanza è dato non rilevante in via preliminare ed esclusiva. Il Comune doveva innanzitutto verificare la variazione demografica nella zona di destinazione, mentre la nota dell’Ufficio Anagrafe non evidenzia la chiesta variazione e il provvedimento non contiene alcuna motivazione specifica sul punto. Non risultano accertate sopravvenienze nella distribuzione della popolazione né disfunzioni per l’utenza idonee a giustificare l’implementazione del servizio.

Quanto ai pareri, il Collegio rileva che l’Ordine dei farmacisti e l’A.S.P. non sono stati posti in condizione di esprimersi per insufficienza dei dati forniti, e che le note richiamate si qualificano espressamente come interruttive dei termini e non come parere. La mancata acquisizione dei pareri obbligatori determina l’illegittimità della delibera. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento; l’Assessorato regionale è estromesso per difetto di legittimazione passiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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