Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 1466 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, come previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio di ottemperanza presuppone l’accertamento della mancata esecuzione e la verifica del decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, secondo il principio della soccombenza.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Petilia Policastro, accogliendo la domanda risarcitoria del ricorrente, aveva condannato la Provincia di Crotone al pagamento di una somma di denaro e al rimborso delle spese di giudizio, da distrarre in favore del difensore. La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata, non era stata opposta ed era passata in giudicato.

Poiché l’amministrazione non aveva corrisposto spontaneamente quanto stabilito, il danneggiato e il suo difensore proponevano ricorso in ottemperanza per ottenere la condanna all’esecuzione e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inadempimento. La Provincia non si costituiva in giudizio, malgrado la regolare notificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza attraverso la documentazione prodotta. La sentenza del Giudice di Pace risultava passata in giudicato, munita di formula esecutiva e notificata; risultava altresì notificato un atto di precetto. Da tale notificazione era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

Il Tribunale ha richiamato l’obbligo giuridico delle pubbliche amministrazioni di dare esatta esecuzione ai provvedimenti passati in giudicato, espressamente prefigurato dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., richiamando sul punto un precedente del T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, n. 6096/2022.

Su queste basi il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha dichiarato l’obbligo della Provincia di dare piena ed esatta esecuzione alla sentenza, corrispondendo le somme indicate con i relativi accessori e le spese, assegnando un termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.

In caso di perdurante inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega a un funzionario della stessa Prefettura, che provvederà su istanza della parte ricorrente entro sessanta giorni. Il compenso del commissario sarà posto a carico dell’amministrazione intimata e liquidato con separato provvedimento.

Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico della Provincia soccombente, con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti, unitamente al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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