Illegittimo il diniego di autorizzazione ambientale per custodia di veicoli sequestrati (TAR Calabria n. 1476 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, il possesso dell’autorizzazione unica ambientale non può essere richiesto con riferimento alle attività di autosmaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, quando l’oggetto del contratto non preveda la demolizione dei veicoli presso l’area di deposito. L’esclusione fondata sul difetto di una tale autorizzazione è illegittima, perché impone un requisito non previsto dalla lex specialis. Parimenti illegittima è l’esclusione motivata dal fatto che i rapporti di prova riguardino le sole acque di primo e secondo dilavamento, trattandosi di documentazione coerente con le autorizzazioni effettivamente necessarie. Il verbale di conferma dell’esclusione, adottato all’esito del riesame della documentazione integrativa, assorbe i provvedimenti originariamente impugnati e rende improcedibile il ricorso principale.
Il Fatto
Una società, in proprio e quale mandataria di un costituendo RTI, partecipa alla procedura indetta dalla Prefettura e dall’Agenzia del Demanio per la fornitura del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo o confisca nell’ambito provinciale. Viene esclusa dalla gara con provvedimento del 26 febbraio 2024, preceduto dai verbali della Commissione per la verifica dei requisiti tecnico-organizzativi dell’aggiudicatario.
La società impugna l’esclusione e la vicenda arriva davanti al TAR. Nel corso del giudizio la Commissione prefettizia riesamina la documentazione tecnica integrativa e, il 3 aprile 2024, ne conferma l’esito negativo. Avverso tale verbale e la nota che lo comunica la ricorrente propone motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo di ordine processuale. Il verbale del 3 aprile 2024, adottato all’esito di un ampio riesame della vicenda amministrativa, contiene la conferma dell’esito negativo dell’esclusione. Esso assorbe e supera i provvedimenti originariamente impugnati: il ricorso principale diventa perciò improcedibile e le censure contro quegli atti restano assorbite.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale esamina le tre linee argomentative del verbale. La prima esclude l’operatore perché l’autorizzazione unica ambientale non copre le attività di cui alla lett. g) dell’art. 3 del d.P.R. n. 59 del 2013, con riferimento alle comunicazioni in materia di rifiuti. La seconda contesta i rapporti di prova, riferiti alle acque destinate alla rete fognaria e non ai corpi recettori a cielo aperto. La terza lamenta la mancata trasmissione della documentazione antincendio.
Il primo motivo è accolto. L’oggetto del contratto è la custodia e l’acquisto dei veicoli, non la loro demolizione, e in particolare non la demolizione presso l’area di deposito. Le norme sugli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplinano l’autosmaltimento e il recupero dei rifiuti, attività non inscindibilmente connesse a un deposito di veicoli in custodia. L’autorizzazione unica non doveva dunque riguardare tali attività, tanto più che le demolizioni risultano possibili presso un impianto separato, regolarmente autorizzato.
Per le stesse ragioni il secondo motivo è fondato: i rapporti di prova, limitati alle acque di primo e secondo dilavamento, sono coerenti con le autorizzazioni necessarie. Quanto alla documentazione antincendio, il Collegio rileva che in sede di riunione del 3 aprile 2024 non risulta tenuto conto della documentazione già trasmessa dalla ricorrente in precedenza.
I motivi aggiunti, fondati, sono quindi accolti con annullamento del verbale del 3 aprile 2024. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico delle amministrazioni resistenti.
Nota della Redazione
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