Nesso causale presunto per patologie tumorali da uranio impoverito nei militari (Cons. Stato n. 15 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il canone del più probabile che non. La legge considera il rapporto di causalità come insito nel rischio professionale specifico tipizzato dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, che ha innovato il sistema dell’equo indennizzo di cui al d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Grava pertanto sull’Amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. I giudizi medico-legali dei comitati di verifica che si fondino sulla sola assenza di studi scientifici di certezza o alto grado di credibilità razionale sono viziati per eccesso di potere.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito Italiano aveva partecipato a missioni internazionali NATO nella ex Jugoslavia e in Libano. In seguito gli veniva diagnosticata una patologia tumorale, per la quale domandava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001. Il Ministero della Difesa negava il beneficio, in conformità al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, rilevando l’assenza di antecedenti occupazionali associabili causalmente all’infermità.
Il TAR per l’Emilia Romagna respingeva il ricorso. Pur richiamando l’orientamento che considera accertata la causa di servizio in presenza di elementi statistici rilevanti, il giudice di primo grado riteneva mancante la prova dell’esposizione: il servizio si era sostanziato in prevalenza in mansioni amministrative, senza partecipazione a scontri armati, e i poligoni di tiro nazionali risultavano sottoposti a monitoraggio ambientale continuo. Sull’appello del militare, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria, ravvisando un contrasto di giurisprudenza sulle modalità di accertamento del nesso causale.
La Motivazione della Corte
L’Adunanza Plenaria aderisce all’orientamento secondo cui, quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti per ragioni di servizio, la legge pone a suo favore una presunzione relativa di sussistenza del nesso causale. Il sistema del d.P.R. n. 461 del 2001 resta la disciplina di riferimento dell’equo indennizzo, ma il giudizio medico-legale non segue regole immutabili: è soggetto all’evoluzione delle conoscenze mediche, epidemiologiche e statistiche.
Il punto di partenza è il limite epistemologico della conoscenza umana. In presenza di patologie multifattoriali, l’applicazione delle sole regole generali farebbe gravare per intero sul militare il rischio della causa ignota, traducendosi in un onere della prova di fatto insuperabile. Si profilerebbero vuoti di tutela a fronte dell’obbligo datoriale di cui all’art. 2087 del codice civile, che correla la protezione del lavoratore al progresso tecnico e scientifico. L’inammissibilità della presunzione genererebbe aporie, perché il rimedio risarcitorio risulterebbe più accessibile di quello indennitario, del quale pure costituisce un minus.
La Corte valorizza la portata sostanziale dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, come modificato dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. Malgrado la rubrica lo qualifichi come autorizzazione di spesa, la norma tipizza un rischio professionale specifico legato alle particolari condizioni ambientali od operative delle missioni e dell’impiego nei poligoni di tiro. Il legislatore ha operato una valutazione astratta per superare le difficoltà probatorie, assumendo a fondamento le acquisizioni scientifiche e le indagini istituzionali sulla pericolosità dell’uranio impoverito, la cui rilevanza causale non è ancora oggetto di consenso generalizzato.
Assume valore interpretativo il duplice riferimento all’occasionalità dell’esposizione e alla correlazione meramente temporale dell’insorgenza rispetto al servizio. Non è decisivo il richiamo dell’art. 1081 del d.P.R. n. 90 del 2010 alle procedure del d.P.R. n. 461 del 2001, perché l’obiettivo del legislatore era facilitare il riconoscimento della causa di servizio mediante disposizioni integrative.
Il riparto probatorio ne risulta rimodulato: il militare deve dimostrare di avere svolto il servizio tipizzato in condizioni che ne hanno aumentato il rischio e che la patologia manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale ed esprima quel rischio; il Ministero deve provare la specifica genesi extra-lavorativa. La causa è restituita alla Sezione rimettente ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. proc. amm., anche per le spese.
Nota della Redazione
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