Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nominato dal TAR (TAR Calabria n. 1751 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione condannata con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria, che comprende non solo la sorte capitale ma anche gli interessi maturati e le spese liquidate nel titolo esecutivo. L’onere di provare l’avvenuta completa esecuzione grava sull’amministrazione, non sul creditore. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. e assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell’ente inadempiente, con compenso posto a carico dell’amministrazione stessa.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Catanzaro, con decreto ingiuntivo n. 205/2024, ha condannato un’Unione dei Comuni al pagamento, in favore di una società creditrice, di una somma per sorte capitale, interessi legali e spese di procedura. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato all’ente.

Secondo la ricorrente, l’amministrazione ha corrisposto solo la sorte capitale, lasciando insoluti gli interessi e le spese legali liquidate nel titolo. La società ha quindi adito il TAR con ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme residue. L’ente intimato non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: il decreto ingiuntivo è passato in giudicato ed è assistito da formula esecutiva. Da ciò deriva l’obbligo di adempimento integrale in capo all’amministrazione debitrice, che non può essere limitato alla sola sorte capitale.

Il punto centrale è ripartizione dell’onere probatorio. Il TAR rileva che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di aver dato completa esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La mancata costituzione in giudizio rafforza l’assenza di qualsiasi dimostrazione contraria.

Sussistono dunque tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’ente di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già versato.

Quanto ai profili esecutivi, il Collegio assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia, nomina commissario ad acta il segretario comunale di Soverato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che provvederà su istanza della ricorrente a dare integrale esecuzione al giudicato e a corrispondere le spese liquidate.

Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto, dietro sua richiesta, e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo e distratte in favore dei procuratori costituiti, seguono la soccombenza e sono parimenti poste a carico dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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