Incameramento contributi comunitari per falsa dichiarazione e legittimazione passiva dell’organizzazione di produttori (TAR Sicilia n. 2423 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’Agea, quale ente gestore, dispone di un potere autonomo di accertamento delle irregolarità e di recupero dei contributi comunitari, anche sulla base degli elementi acquisiti dall’autorità giudiziaria. L’organizzazione di produttori è la diretta beneficiaria delle erogazioni e l’unica destinataria dell’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, non avendo l’Agenzia alcun rapporto diretto con i singoli soci conferenti. Accertata la falsa dichiarazione di consistenza aziendale, l’operazione è esclusa dal sostegno e si procede al recupero degli importi versati, senza margine di discrezionalità e a prescindere dalla condizione soggettiva del dichiarante, in forza del principio di autoresponsabilità. Il provvedimento cautelativo di sospensione perde efficacia con l’adozione dell’atto definitivo di accertamento, con conseguente improcedibilità del ricorso avverso di esso; la nota di avvio del procedimento è atto endoprocedimentale e quindi inammissibile.

Il Fatto

Un consorzio impugnava davanti al TAR Lazio le note con cui l’Agea aveva sospeso, ai sensi dell’art. 33 del d. lgs. n. 228/2001, l’erogazione di un contributo comunitario concesso per un programma operativo nel settore agrumicolo, e aveva comunicato l’avvio del procedimento per l’accertamento definitivo dei fatti. Alla base della sospensione vi era la contestata indebita percezione di contributi, per avere l’organizzazione indicato nella domanda la disponibilità di agrumeti in realtà incolti o adibiti ad altre coltivazioni, nonché terreni di cui non aveva la disponibilità.

Con motivi aggiunti il consorzio impugnava poi la nota di incameramento della somma già sospesa e di intimazione alla restituzione della restante parte, oltre interessi, nonché la successiva messa in mora. Il TAR Lazio, con ordinanza, dichiarava la competenza del TAR Sicilia, avendo il contenzioso ad oggetto una richiesta di aiuto limitata alla Regione Sicilia. Il ricorso veniva quindi riassunto davanti al giudice siciliano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare il ricorso per motivi aggiunti, che investe due profili: la competenza dell’Agea ad adottare gli atti di accertamento definitivo e recupero, che secondo il ricorrente spettavano all’Assessorato regionale, e il difetto di istruttoria e motivazione, per non avere l’Agenzia valutato l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva revocato la misura interdittiva. Entrambi i motivi sono rigettati.

L’Agea, quale ente gestore, ha il potere di condurre i procedimenti non solo per la concessione del contributo ma anche per la revoca e la restituzione, godendo di un potere autonomo di accertamento anche sulla base dei procedimenti instaurati dall’autorità giudiziaria (T.A.R. Napoli sez. III, 19 marzo 2020, n. 1193). Nel caso concreto gli atti sono stati adottati all’esito di un’istruttoria completa, fondata su una valutazione complessiva dei documenti acquisiti: i proprietari di taluni fondi avevano dichiarato alla Guardia di Finanza di non avere mai concesso in affitto o in uso i terreni ai soci conferenti.

La normativa comunitaria richiede che le consistenze aziendali indichino i riferimenti catastali dei fondi e il titolo di conduzione, che deve essere autentico, valido ed efficace. Accertata la falsità della documentazione, l’art. 119, par. 6 del reg. n. 1580/2007 impone l’esclusione dell’operazione dal sostegno e il recupero degli importi versati (principio confermato dall’art. 145 del reg. UE n. 543/2011). Il Collegio richiama altresì la regola dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, secondo cui la non veridicità della dichiarazione sostitutiva implica la decadenza dal beneficio senza margine di discrezionalità per la p.a., facendo leva sul principio di autoresponsabilità (Cons. Stato sez. VI, 31 dicembre 2019, n. 8920).

Quanto alla legittimazione passiva, gli atti sono stati correttamente adottati nei confronti dell’organizzazione di produttori: l’Agea liquida l’aiuto alla singola organizzazione, che lo trasferisce ai soci, e instaura un rapporto diretto solo con essa. In caso di irregolarità commesse dagli associati, l’organizzazione è tenuta in via principale alla restituzione, non avendo l’Agenzia titolo per agire verso i singoli conferenti, non essendo essa una mera intermediaria ma diretta beneficiaria delle erogazioni (Cons. Stato sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7377 e n. 7378).

Al rigetto dei motivi aggiunti consegue l’improcedibilità del ricorso principale quanto alla nota di sospensione, di natura cautelativa ed effetti cessati con l’accertamento definitivo, non potendo il ricorrente trarre alcuna utilità dall’annullamento. È inammissibile la censura avverso la nota di avvio del procedimento, atto endoprocedimentale privo di portata lesiva immediata, dovendo la doglianza sui tempi del procedimento essere rivolta all’atto definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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