Responsabilità datoriale per infortunio in addestramento militare e onere della prova (TAR Puglia n. 51 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio e la corresponsione dell’equo indennizzo non integrano, di per sé, la prova della responsabilità contrattuale del datore di lavoro pubblico ex art. 2087 cod. civ. Il lavoratore che invoca il risarcimento del danno alla salute deve provare il danno, la nocività dell’ambiente di lavoro o la mancata adozione delle cautele necessarie e il nesso causale tra questi elementi; solo allora grava sul datore l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. non è oggettiva e non può essere desunta in modo automatico dal verificarsi dell’evento lesivo. Il giudice amministrativo accerta la responsabilità contrattuale del Ministero della difesa per l’infortunio del militare, ma la quantificazione del risarcimento presuppone l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di sicurezza.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio presso un reparto dell’esercito, il 4 ottobre 2017, durante un’esercitazione di metodo di combattimento militare presso il Centro di Addestramento Paracadutismo di Pisa, subiva un violento colpo al capo. Rilevava cefalea, perdita di coscienza, ipostenia e veniva trasportato al pronto soccorso, ove la TAC diagnosticava un ematoma sottodurale acuto post-traumatico, con successivo intervento neurochirurgico di evacuazione.

Gli accertamenti successivi documentavano un disturbo post-traumatico da stress, afasia espressiva e disturbo dislessico acquisito. L’Amministrazione riconosceva la dipendenza da causa di servizio di alcune patologie e corrispondeva l’equo indennizzo. Il militare conveniva quindi il Ministero della Difesa davanti al TAR per ottenere, ex art. 2087 cod. civ., il risarcimento del danno non patrimoniale, deducendo il ritardo nei soccorsi, l’inidoneità dei dispositivi di protezione e la mancata informazione sui rischi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 23 febbraio 2018, che ha qualificato come contrattuale la responsabilità del datore pubblico ex art. 2087 cod. civ. e ha escluso il cumulo tra risarcimento ed equo indennizzo, imponendone la detrazione. Da tale inquadramento il Tribunale trae la conseguenza che non è possibile far discendere in modo automatico dal riconoscimento della causa di servizio l’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione.

Il giudice richiama l’orientamento secondo cui, ai fini dell’art. 2087 cod. civ., il lavoratore deve allegare e provare il danno, la nocività dell’ambiente e il nesso causale, mentre il datore risponde solo dell’evento riconducibile a negligenza, imprudenza o imperizia rispetto allo specifico pericolo. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non implica che l’evento derivi da condizioni di insicurezza, potendo dipendere dalla qualità intrinsecamente usurante della prestazione.

Sul primo profilo, il ritardo nei soccorsi, il verificatore ha accertato che l’intervallo tra il trauma e l’intervento chirurgico, poco più di quattro ore, è congruo con i tempi di trasporto, diagnosi e stabilizzazione. Ha inoltre escluso che un arrivo anticipato avrebbe attenuato gli esiti e ha ritenuto non accoglibile la richiesta di riconoscere una perdita di chance. L’Amministrazione ha quindi adottato le misure necessarie a soccorrere tempestivamente il militare.

Sul secondo profilo, i dispositivi di protezione e l’informazione, il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’inidoneità dei mezzi né la mancanza di istruzioni. La relazione di parte si limita a ipotizzare una probabile inidoneità, senza introdurre principi di prova. L’Amministrazione ha inoltre documentato la formazione del militare, istruttore di primo livello, ai sensi dell’art. 37 d.lgs. n. 81/2008, e l’uso di caschetto con grata, paradenti e guantini da combattimento.

Il Collegio esclude pertanto la responsabilità civile del Ministero, non essendo ravvisabile il nesso causale tra le cautele asseritamente omesse e il danno, anche perché l’attività rientra negli ordinari compiti dei militari. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite e ripartizione in parti eguali del compenso del verificatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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