Espropriazione e svalutazione del residuo tra giudice ordinario e amministrativo (TAR Toscana n. 1537 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le contestazioni con cui l’espropriato deduce la mancata considerazione del pregiudizio arrecato al compendio immobiliare residuo — per demolizione di accessi, realizzazione di barriere o sostanziale annientamento delle facoltà del diritto — non investono la legittimità della dichiarazione di pubblica utilità, ma la determinazione della posta indennitaria. Esse rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, dovendo confluire nella determinazione complessiva dell’indennizzo ai sensi dell’art. 33, primo comma, d.P.R. n. 327/2001 ovvero nella richiesta di estensione dell’espropriazione alla frazione residua ex art. 16, undicesimo comma, d.P.R. n. 327/2001. Restano devolute al giudice amministrativo le sole censure di legittimità, che decadono quando la violazione del diritto alla salute e del principio di proporzionalità sia affermata in modo generico, senza supporto tecnico e senza individuazione di una soluzione progettuale alternativa.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare in San Giuliano Terme, composto da una villa unifamiliare e da una palazzina, interessato dal progetto di una nuova viabilità di raccordo tra il polo ospedaliero e la rete stradale esistente. Il decreto presidenziale della Provincia ha approvato il progetto definitivo e dichiarato la pubblica utilità dell’opera; alla ricorrente è stata poi comunicata l’efficacia del provvedimento e la determinazione delle indennità.
La proprietaria impugna il decreto e la comunicazione nella parte relativa a un solo mappale, dolendosi della svalutazione dell’immobile ivi esistente, della demolizione di un accesso e della collocazione ravvicinata di barriere fonoassorbenti. La Provincia eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’improcedibilità per mancata impugnazione della successiva determinazione delle indennità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la scarsa chiarezza del ricorso, in cui si sovrappongono profili di legittimità e profili relativi alla determinazione dell’indennizzo. Al di là di tale difficoltà ricostruttiva, il contenuto della prima censura è però evidente: si contesta la mancata integrale considerazione del pregiudizio arrecato all’immobile residuo, prospettando un sostanziale annientamento delle facoltà dominicali.
Tale doglianza non costituisce oggetto di autonoma considerazione, nemmeno ai fini risarcitori, nella sistematica del d.P.R. n. 327/2001. La diminuzione di valore della parte non espropriata confluisce nella determinazione complessiva dell’indennizzo per effetto dell’art. 33, primo comma, ovvero può fondare la richiesta di estensione dell’espropriazione alla frazione residua di disagevole utilizzazione ai sensi dell’art. 16, undicesimo comma.
La contestazione è dunque riportabile alla determinazione dell’indennizzo e non alla legittimità della dichiarazione di pubblica utilità. Il Collegio richiama il tradizionale orientamento che radica in materia la giurisdizione dell’A.G.O., citando Cassazione civile sez. I n. 35287 del 2023, Sezioni Unite n. 33690 del 2023 e TAR Calabria, Catanzaro, sez. II n. 537 del 2023. La prima censura è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali del ricorso ai sensi dell’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm., in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato.
Le residue censure, relative alla violazione del diritto alla salute e al principio di proporzionalità, appartengono invece alla giurisdizione di legittimità e sono decise unitariamente. Esse risultano generiche: non sono corroborate da alcun elaborato tecnico idoneo a dimostrare il pregiudizio, né indicano la soluzione alternativa che l’amministrazione avrebbe dovuto prescegliere. Le affermazioni del ricorso restano apodittiche, mentre i sopralluoghi depositati dopo la scadenza dei termini processuali e la documentazione ulteriore, riferita a profili estranei alle originarie contestazioni, sono irrilevanti. Il ricorso è pertanto respinto nel merito, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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