Il divieto prefettizio di detenzione non può colpire le armi antiche oggetto di collezione (TAR Sardegna n. 314 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti adottato ai sensi dell’art. 39 R.D. n. 773/1931 può riguardare esclusivamente le armi per le quali sussiste l’obbligo di denuncia ex art. 38 T.u.l.p.s., non anche le armi artistiche, rare o antiche oggetto di licenza di collezione, che seguono un differente canale di autorizzazione e revoca disciplinato dall’art. 47 R.D. n. 635/1940, dall’art. 32 legge n. 110/1975 e dal D.M. 14.4.1982.
La detenzione e il porto d’armi non costituiscono un diritto assoluto, ma un’eccezione al normale divieto, sicché il provvedimento di diniego o revoca è legittimo ove basato su un giudizio di non affidabilità del soggetto, fondato anche su condotte non coeve che rivelino l’abuso di sostanze alcoliche o psicotrope.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Prefetto disponeva il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di alienazione delle armi possedute a persona non convivente, riferito tanto alle armi comuni detenute con licenza questorile quanto alle armi antiche oggetto di collezione.
Il provvedimento motivava il divieto con la violazione delle prescrizioni sulla custodia delle armi, il possesso di un fucile spingarda privo di segni identificativi e l’emersione di fatti indicativi dell’abuso di sostanze alcoliche e dell’uso di psicofarmaci, comprovati dal rinvenimento di alcolici e benzodiazepine nel corso di un sopralluogo e dall’incidente stradale occorso al ricorrente due anni prima, con tasso alcolemico di 2,00 g/l e presenza di benzodiazepine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso limitatamente alle armi antiche, rilevando la diversità del regime giuridico che le governa rispetto alle armi comuni. Richiamando Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2024, n. 5914, il TAR osserva che il divieto ex art. 39 T.u.l.p.s., riferendosi alle armi “denunciate ai termini dell’articolo precedente”, non può applicarsi alle raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche, esentate dall’obbligo di denuncia dall’art. 38, comma 2, T.u.l.p.s.
La motivazione è ulteriormente rafforzata dalla sentenza penale di assoluzione del ricorrente, che aveva accertato l’inefficienza strutturale della spingarda, priva del congegno di scatto e quindi incapace di funzionare. L’arma, essendo comunque compresa nella collezione di armi antiche, non poteva essere colpita dal divieto prefettizio.
Quanto alle armi comuni, il ricorso è invece infondato. Il Collegio ritiene autosufficiente la motivazione fondata sull’episodio dell’incidente stradale, che rivela l’uso di sostanze alcoliche e psicofarmaci. Richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 440 del 1993 e n. 109 del 2019) e del Consiglio di Stato, il TAR ribadisce che la valutazione di affidabilità dell’autorità di pubblica sicurezza è caratterizzata da amplissima discrezionalità e non richiede una motivazione penetrante.
Infondata è altresì la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, giacché l’esigenza di celerità propria dei provvedimenti in materia di armi consente di ovviare alla comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990, operando comunque il meccanismo di cui all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Collegio ritiene l’episodio dell’incidente stradale, verificatosi circa due anni prima, temporalmente rilevante: la condotta di guida in stato di ebbrezza con assunzione di benzodiazepine, sfociata in un sinistro, giustifica il giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi, perché l’alterazione psicofisica incide sul controllo e sulla vigilanza necessari per una detenzione sicura. Il ricorso è accolto solo in parte, con annullamento del provvedimento limitatamente alle armi antiche e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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