Ottemperanza al giudicato: termine, commissario ad acta e spese di precetto (TAR Sicilia n. 438 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione e ordina l’esecuzione integrale del titolo, per sorte capitale, interessi e oneri accessori, assegnando un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta quale organo sostitutivo dell’amministrazione inadempiente. Il rimborso delle spese di precetto non è dovuto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza di cui all’art. 112 c.p.a. è imputabile alla libera scelta del creditore. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 646/2024 del Tribunale di Siracusa, passata in giudicato, che aveva condannato il Comune al pagamento in suo favore dell’importo di € 7.117,83, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e con vittoria di spese distratte in favore del difensore antistatario.

L’amministrazione intimata non si è costituita. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025 il Collegio ha rilevato l’assenza in atti dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, assegnando cinque giorni per il deposito e rinviando la trattazione. Il ricorrente ha depositato la documentazione il 20 gennaio 2025 e la causa è stata posta in decisione all’udienza camerale del 28 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la ritualità del ricorso: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Sul punto il TAR non ha ravvisato alcuna eccezione di improcedibilità.

Nel merito, la sentenza non risultava ottemperata e l’amministrazione non aveva addotto valide giustificazioni dell’inadempimento. Il ricorso è stato quindi accolto, con obbligo per l’amministrazione resistente di conformarsi integralmente al giudicato e di pagare le somme dovute in base al titolo, detratte quelle già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

L’obbligo esecutivo è stato affermato per la sorte capitale, per gli interessi dalle singole scadenze al soddisfo e per gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Il Collegio ha invece escluso il rimborso delle spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Noto, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità, perché provveda in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore anticipatario, avuto riguardo alla natura delle questioni, di non particolare complessità, e all’assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari (Cons. St. sez. III, n. 6752/2020; id. n. 1247/2016). Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione di nota specifica entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002 (Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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