Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel pubblico impiego (TAR Sicilia n. 446 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’integrale esecuzione del titolo, fissando un termine per l’adempimento. La verifica della ritualità del ricorso postula la notificazione del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L’obbligo esecutivo comprende sorte capitale, interessi dalle singole scadenze al soddisfo e oneri accessori, incluse le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie al giudicato e alla registrazione. Non sono dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’art. 112 cod. proc. amm. resta imputabile alla libera scelta del creditore. Per il caso di inutile decorso del termine si nomina commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario munito della necessaria professionalità.
Il Fatto
La ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 1930/2023 del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, passata in giudicato, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore della somma di € 891,95 oltre accessori. La domanda investe l’ottemperanza al titolo e include la richiesta di nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, con vittoria delle spese da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
L’Amministrazione si costituisce formalmente in giudizio. Alla camera di consiglio il ricorso viene posto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso: la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Superata questa verifica, il giudice accerta che il titolo non risulta ottemperato.
La resistente non contesta il titolo prodotto, né le richieste della ricorrente, né deduce alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Da qui l’accoglimento del ricorso, con l’obbligo per l’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato e di pagare le somme dovute, detratte quelle eventualmente già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso, nel termine di novanta giorni.
Il Collegio delimita l’oggetto dell’obbligo esecutivo: sono dovute la sorte capitale, gli interessi dalle singole scadenze al soddisfo e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché l’uso di strumenti diversi dall’ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. discende dalla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine il giudice nomina fin d’ora commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità, perché provveda in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni. Il compenso eventuale sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione di nota specifica a mandato espletato, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori anticipatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari, come affermato dalla giurisprudenza richiamata.
Nota della Redazione
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