Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per pagamento compensi consulenti tecnici (TAR Sicilia n. 1710 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito di ottemperanza al giudicato il ricorso è fondato quando l’amministrazione non ha eseguito il titolo e non allega alcuna giustificazione dell’inadempimento. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 opera quale termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei creditori delle pubbliche amministrazioni e non condiziona la ritualità della domanda proposta ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm.. Accertato l’obbligo di conformazione al giudicato, il giudice amministrativo fissa il termine per l’adempimento e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso. Il commissario richiama l’attenzione sul rispetto del termine di decadenza dell’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 per la domanda di liquidazione dei compensi degli ausiliari.

Il Fatto

Due consulenti tecnici avevano ottenuto dal Tribunale Civile di Catania la condanna del Ministero della Salute al pagamento dei compensi per l’incarico espletato, quantificati in € 1.465,52 oltre IVA e CPA, da dividere a metà. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’amministrazione. A fronte del perdurante inadempimento le ausiliarie hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario.

Il Ministero si è costituito e ha depositato una nota con cui chiedeva alle ricorrenti la trasmissione della documentazione necessaria e la rinuncia al ricorso. Alla camera di consiglio le ricorrenti hanno riferito di non aver ancora ricevuto il pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in primo luogo la ritualità del ricorso e ha constatato che la sentenza del Tribunale Civile di Catania risulta tutt’ora non eseguita. L’amministrazione, dal canto suo, non ha dedotto alcuna giustificazione del proprio inadempimento: la nota con cui si sollecitava la documentazione e la rinuncia all’azione non integra una causa di esonero dall’obbligo di conformazione.

Il Collegio si è soffermato sul rapporto tra la notifica del titolo esecutivo e il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La notifica è documentata presso la sede reale dell’amministrazione, con decorso dei centoventi giorni rispetto alla data di notifica del ricorso per ottemperanza. Il termine opera quindi come termine dilatorio, la cui scadenza è presupposto dell’esecuzione del comando giudiziale, non della proponibilità della domanda.

Accertato l’obbligo di conformazione, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere al pagamento in favore delle ricorrenti entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso ha nominato quale commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dipendente adeguatamente qualificato, che provvederà su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Collegio ha richiamato l’attenzione del commissario sulla necessità del rispetto del termine di decadenza dell’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 per la domanda di liquidazione dei compensi degli ausiliari, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico. Le spese, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri e accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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