Revoca iscrizione registro persone giuridiche e avviso di avvio del procedimento (TAR Sicilia n. 1715 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La previa comunicazione di avvio del procedimento costituisce principio generale dell’azione amministrativa, posto a presidio del buon andamento e della trasparenza e finalizzato a instaurare un effettivo contraddittorio con il destinatario del provvedimento finale. Un avviso risalente a dodici anni prima dell’adozione dell’atto conclusivo non soddisfa l’onere partecipativo, tanto più quando l’amministrazione fondi la propria determinazione su elementi sopravvenuti, in ordine ai quali nessuna dialettica è stata attivata con gli interessati. Il vizio procedimentale assume carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure, inibendone l’esame. L’annullamento dell’atto impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento, ovvero di segnalare mediante rituale comunicazione gli elementi che all’attualità depongano per la revoca.
Il Fatto
Un’associazione riconosciuta, iscritta nel registro delle persone giuridiche dal 1996, subiva nel 2008 la sospensione dell’iscrizione: la Prefettura rilevava che gli scopi statutari erano stati perseguiti in maniera marginale, che la quasi totalità delle entrate era stata destinata a finanziare altro soggetto economico e che il presidente e il segretario erano stati raggiunti da ordinanze di custodia cautelare. Contestualmente veniva avviato il procedimento di revoca, con assegnazione di sette giorni per memorie.
Nel 2020 l’associazione chiedeva la riattivazione dell’iscrizione. In riscontro, la Prefettura adottava il decreto di revoca, fondandolo su pronunce del giudice penale e tributario intervenute nelle more. L’associazione impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo l’illegittimo esercizio del potere di revoca e, sul piano procedimentale, la tardività e l’inefficacia dell’avviso di avvio risalente al 2008.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondato il secondo motivo, di natura procedimentale. L’art. 7, comma 1, legge n. 241/1990 impone la comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale produce effetti diretti. Richiamando un orientamento consolidato, il TAR qualifica tale adempimento come principio generale dell’azione amministrativa, volto a evitare che il destinatario sia colto a sorpresa da un atto pregiudizievole.
La disciplina speciale sull’acquisto della personalità giuridica, e in particolare l’art. 1, comma 6, d.P.R. n. 361/2000, conferma l’esigenza di un’adeguata partecipazione degli interessati. Su questo sfondo il Collegio ricostruisce la sequenza: sospensione e avvio della revoca nel settembre 2008, istanza di riattivazione nel febbraio 2020, decreto di revoca adottato nel maggio 2020 in dichiarato riscontro di quell’istanza.
Il TAR non nega che una comunicazione vi sia stata e che il procedimento non fosse stato formalmente chiuso. Rileva però due profili decisivi: quella comunicazione risale a circa dodici anni prima dell’atto conclusivo; e la Prefettura valorizza elementi nuovi, costituiti in massima parte da pronunce del giudice tributario e penale successive all’avviso, rispetto ai quali non si era instaurato alcun principio di contraddittorio. L’omessa rappresentazione delle circostanze sopravvenute integra un gap di leale collaborazione, non colmabile con un avviso ormai superato dagli sviluppi ulteriori.
La censura è quindi fondata e, secondo l’orientamento richiamato, ha carattere assorbente: l’accoglimento inibisce l’esame delle altre doglianze, stante l’invalidità dell’istruttoria svolta in carenza della comunicazione. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati annullati.
Quale effetto conformativo, il Collegio impone all’amministrazione di concludere il procedimento avviato dalla ricorrente, ovvero di segnalare, mediante rituale comunicazione di avvio, gli elementi che all’attualità depongano per la revoca dell’iscrizione. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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