Ottemperanza al giudicato per la carta docente e diniego dell’astreinte (TAR Campania n. 1208 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento della pubblica amministrazione al giudicato quando questa non dia prova dell’avvenuta esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo azionato. All’accertamento segue l’ordine di provvedere entro un termine perentorio e la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta in modo automatico: il giudice può negarla o ridurne l’importo quando sussistano altre ragioni ostative, tra cui la crisi della finanza pubblica e la dimensione del debito pubblico. L’istituto resta astrattamente ammissibile nei confronti della P.A. inadempiente, ma la sua applicazione è rimessa a una valutazione discrezionale ancorata a circostanze concrete.

Il Fatto

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito a una sentenza del giudice del lavoro. Con quel provvedimento l’amministrazione era stata condannata ad assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente per una serie di anni scolastici e ad accreditare la somma complessiva di € 2.500,00. La sentenza era stata notificata all’amministrazione e, decorso il termine dilatorio, non aveva ricevuto esecuzione.

La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato del titolo e la persistente inerzia della parte pubblica, chiedendo l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte per ogni ulteriore ritardo o violazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare le condizioni processuali dell’azione di ottemperanza. Dalla documentazione prodotta emerge che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e che la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere è stata eseguita. È pertanto decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che le statuizioni del titolo non hanno ricevuto esecuzione, poiché l’amministrazione non ha fornito prova dell’avvenuta consegna della carta docente con l’accredito della somma spettante. Accertato il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. È stato quindi ordinato all’amministrazione di attivare la carta elettronica entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega. All’organo commissariale è stato affidato il compito di dare completa ed esatta esecuzione al titolo, compiendo tutti gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il Tribunale ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà poi depositare una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è stato liquidato alcun compenso.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014. L’istituto è astrattamente ammissibile nei confronti della P.A. inadempiente, ma l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, legate alla specialità del debitore pubblico e ai vincoli normativi e di bilancio. Spetta al giudice dell’ottemperanza valutare se le circostanze addotte assumano rilievo per negare o mitigare la sanzione. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna al pagamento dell’astreinte. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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