Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su retribuzione docenti (TAR Piemonte n. 829 del 04.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che ha ottenuto una condanna al pagamento di somme in proprio favore può agire per l’esecuzione del giudicato, mentre difetta di legittimazione quanto alle spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari. Il titolo esecutivo formato dalla sentenza civile, attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., costituisce valido fondamento della domanda. L’azione presuppone l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 e applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero al pagamento di una somma corrispondente a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine. La sentenza, pubblicata e notificata, era passata in giudicato senza che l’Amministrazione vi desse esecuzione.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate in suo favore e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto i presupposti, anche di rito, dell’azione. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.

Il titolo è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi era contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato.

Quanto all’oggetto, il Collegio ha precisato che la ricorrente è legittimata a chiedere l’esecuzione delle somme liquidate in proprio favore, ma non delle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari, non richieste nelle conclusioni. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, precisando che il relativo compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, trattandosi della stessa amministrazione inadempiente.

Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale con plurime condanne inottemperate. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio. Le spese sono poste a carico del Ministero, liquidate in € 800,00 oltre accessori e distratte in favore dei procuratori antistatari, ridotte per l’obiettiva semplicità e la serialità dell’attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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