Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Veneto n. 1943 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esperibili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il giudizio è ammissibile quando risulti accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, sia avvenuta la notifica della stessa all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Ove l’Amministrazione non fornisca alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento, il ricorso è fondato: il TAR ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine ultimativo e nomina sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante, un Commissario ad acta.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con la sentenza 20 marzo 2025 n. 326, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in suo favore, per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma prevista, secondo le modalità riconosciute al personale assunto a tempo indeterminato.
La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata in copia informatica asseverata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero il 24 marzo 2025. Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina sin d’ora di un Commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità dell’azione. Verifica il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 10 novembre 2025, e l’avvenuta notifica della stessa al Ministero nonché il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma richiamata.
Il Tribunale si sofferma poi sull’individuazione del titolo. Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza. Il Collegio richiama l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., osservando che l’azione è prevista proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito, il ricorso è fondato. L’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il TAR ordina pertanto al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio «carta docente» della ricorrente della somma di euro 1.000,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Il Collegio nomina inoltre sin d’ora, per il caso di inottemperanza protratta oltre il termine assegnato, un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega. Questi dovrà attivarsi su istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, entro un ulteriore termine di sessanta giorni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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