Riduzione del vincolo alla sola Villa Wielander carente di motivazione (TAR Trentino-Alto Adige n. 164 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di interesse culturale di un immobile costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della plausibilità, logicità e completezza della motivazione. Quando la proposta di vincolo avanzata dall’organo tecnico riguarda un intero complesso e la Giunta provinciale ne restringe l’oggetto a un singolo edificio, il provvedimento deve esplicitare le ragioni tecnico-scientifiche che giustificano la riduzione. L’art. 7 del LG n. 17/1993 impone che la motivazione renda conto del percorso valutativo seguito, tanto più in materia di beni culturali. La mancata esternazione di tale percorso determina l’annullamento del provvedimento per difetto di motivazione.
Il Fatto
La controversia riguarda il complesso dell’ex caserma situata nel territorio comunale, acquisito dall’ente locale in forza di un contratto del 2013 e destinato a un progetto di ristrutturazione urbanistica. Nel 2022 l’organo di tutela disponeva la sospensione dei lavori di demolizione già avviati e apriva il procedimento per l’imposizione del vincolo monumentale diretto sull’intero comprensorio.
Con successiva delibera del 5.12.2023 la Giunta provinciale riduceva l’oggetto del vincolo a una sola villa ricompresa nell’area, mantenendo ulteriori prescrizioni relative alla facciata di un fabbricato e alla conservazione delle torrette. Il Comune impugnava gli atti davanti al TAR, chiedendo in via gradata il risarcimento e l’indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione sul primo motivo dichiarando inammissibile, per tardività, la censura contro l’ordine di sospensione dei lavori: il ricorso è stato notificato oltre un anno dopo la ricezione dell’atto, a fronte del termine di decadenza di sessanta giorni previsto dagli artt. 29 e 41 del codice del processo amministrativo.
Quanto al dedotto carattere decaduto della proposta di vincolo per il decorso dei 180 giorni, la Corte ritiene la censura infondata. L’art. 5-bis del LG n. 26/1975, applicabile ratione temporis, collega il decorso del termine alla sola cessazione delle misure di salvaguardia provvisoria, senza incidere sulla potestà dell’amministrazione di dichiarare l’interesse culturale. Il ritardo non inficia la legittimità dell’atto tardivo, salvo che la legge lo qualifichi espressamente come termine perentorio.
Il Collegio esclude poi la sussistenza dell’eccesso di potere lamentato per contraddittorietà con le precedenti scelte urbanistiche. La valutazione del pregio culturale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, distinta dalle scelte pianificatorie, e lo stato di degrado dell’immobile non ne esclude la tutela. Per tale profilo il giudice non può sostituirsi all’amministrazione.
È invece fondata la censura sul difetto di motivazione. La Giunta ha ristretto il vincolo alla sola villa senza spiegare, sul piano tecnico-scientifico, le ragioni della mancata tutela degli altri elementi individuati dall’organo competente, ossia l’accesso monumentale, il fabbricato di comando con la facciata in marmo, le aree libere e l’edificio dei servizi. La formula di sintesi che richiama il precedente piano urbanistico non è idonea a esternare l’iter valutativo seguito. La motivazione postuma offerta in giudizio dall’amministrazione non sana il vizio.
Il ricorso è quindi accolto nei limiti dell’annullamento della delibera impugnata, con obbligo per l’amministrazione di cancellare la annotazione del vincolo nei registri immobiliari. Le domande risarcitorie sono assorbite, mentre le spese sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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