Ottemperanza al giudicato e detrazione di crediti ceduti e pignorati (TAR Calabria n. 1403 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo accerta l’effettiva consistenza del credito residuo, detraendo dal dovuto le porzioni di credito cedute a terzi e quelle sottoposte a pignoramento presso terzi. L’amministrazione debitrice ha l’onere di provare l’integrale adempimento della pretesa creditoria nascente dal titolo esecutivo divenuto definitivo. La domanda di rivalutazione non è accoglibile quando il risarcimento è già riconosciuto all’attualità, mentre gli interessi sono dovuti nella misura stabilita dal titolo portato all’esecuzione. All’amministrazione inadempiente va assegnato un termine per provvedere, con nomina del commissario ad acta per il caso di inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Lamezia Terme, con decreto ingiuntivo n. 284 del 14 giugno 2021, ha ingiunto a un Comune il pagamento, in favore di una società di costruzioni, della somma complessiva di € 161.849,78, oltre interessi e spese. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato il 2 dicembre 2021.

La società creditrice ha quindi adito il TAR Calabria per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme e, altresì, la rivalutazione e gli interessi. L’amministrazione si è costituita deducendo la notifica, in data 23 dicembre 2021, di una cessione di credito in favore di una Cassa Edile per € 54.177,22 e, in data 9 agosto 2021, di un atto di pignoramento presso terzi promosso da altra società per € 78.566,37. Il Tribunale ha onerato il Comune del deposito della documentazione relativa; pendendo trattative di bonario componimento, la trattazione è stata differita e alla successiva camera di consiglio nessuno è comparso.

La Motivazione della Corte

In mancanza di elementi di novità rispetto al possibile accordo, il ricorso va deciso. Il Collegio richiama l’art. 114 c.p.a. e gli artt. 112 ss. del c.p.a., rilevando che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata sulla decisione giurisdizionale passata in giudicato.

La difesa dell’ente, tuttavia, ha dimostrato che una parte del credito è stata ceduta e un’altra porzione è sottoposta a pignoramento. Su questo punto il Tribunale opera la detrazione delle poste, riducendo l’oggetto dell’ordine di pagamento a quanto residua.

Il passaggio decisivo riguarda l’onere probatorio: residuano infatti somme che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere corrisposto in esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento parziale dell’azione di ottemperanza.

Quanto alle ulteriori domande, il Collegio esclude la rivalutazione, essendo il risarcimento riconosciuto all’attualità, e riconosce gli interessi nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione.

Il dispositivo dichiara l’obbligo del Comune di provvedere entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, mediante pagamento delle somme al netto di quanto oggetto di cessione e di pignoramento. In caso di inerzia è nominato commissario ad acta il Segretario Comunale di altro ente, con facoltà di delega, e il relativo compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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