Ottemperanza al giudicato e diseredazione con acquiescenza dell’erede (TAR Puglia n. 984 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., il giudice amministrativo è limitato alla stretta esecuzione del decisum e non può conoscere domande ulteriori. La pretesa creditoria parzialmente satisfatta nel corso del giudizio comporta la dichiarazione di improcedibilità per cessata materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. L’erede testamentario che abbia prestato esplicita acquiescenza alle disposizioni del de cuius, sottoscrivendole, non può più accettare l’eredità né impugnare il testamento per lesione di legittima. Il disposto testamentario che escluda un erede, condiviso e accettato dallo stesso, è idoneo a fondare l’ordine di pagamento in favore degli altri eredi.
Il Fatto
Le ricorrenti, nella qualità di eredi di un soggetto deceduto, e il loro difensore distrattario hanno proposto ricorso di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 30 marzo 2023. Quella pronuncia aveva respinto l’appello del Ministero della Salute e confermato la condanna al risarcimento del danno biologico per trasfusione infetta, liquidato in € 114.943,00, oltre alle spese del grado con distrazione in favore del difensore.
Il Ministero, dopo la notifica del titolo esecutivo, non aveva adempiuto. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha corrisposto solo due terzi della somma, eccependo la presenza di un altro erede, figlio del de cuius, non parte del giudizio civile. Le eredi hanno quindi chiesto la condanna al pagamento dell’ultimo terzo e delle spese distratte. Il Tribunale, con ordinanza collegiale n. 1380/2024, ha rilevato d’ufficio dubbi sulla procedibilità e assegnato termine ex art. 73, comma 3, c.p.a. per memorie e documenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la regolarità del rito, osservando il dimezzamento dei termini ex art. 87, comma 3, c.p.a. e i presupposti dell’art. 114, comma 2, c.p.a., stante la certificazione di cosa giudicata. Ricorrono inoltre le condizioni dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, avendo il titolo esecutivo ricevuto notifica con formula esecutiva e decorso l’infruttuoso termine di centoventi giorni.
Quanto ai due terzi già versati, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità per cessata materia del contendere, risultando documentato l’avvenuto pagamento in corso di causa. Ha richiamato il principio secondo cui la pronuncia di cessazione definisce la controversia nel merito allorché l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile l’interesse azionato, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 823 del 2024.
Sull’ultimo terzo, l’Amministrazione ha eccepito che il testamento, in quanto successivo, non poteva riferirsi al credito; che la diseredazione di un erede necessario non è ammessa; e che difetterebbe prova della rinuncia o dell’acquiescenza. Il Collegio ha respinto tali difese. Dal testamento olografo risulta inequivoca la volontà del testatore di non lasciare nulla al figlio. Questi, inoltre, ha sottoscritto il testamento e il verbale notarile di pubblicazione, prestando acquiescenza valevole per l’intero asse ereditario, compresi i crediti successivi.
Da ciò deriva che il figlio non può più accettare l’eredità né impugnare il testamento per lesione di quota di legittima. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di corrispondere alle eredi l’ultimo terzo e al difensore distrattario le spese del grado civile, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori, nel termine di trenta giorni. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00.
Nota della Redazione
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