Diniego di patente per requisiti morali e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 327 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rilascio della patente di guida fondato sulla carenza dei requisiti morali di cui all’art. 120, comma 1, cod. strada non costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, ma di attività integralmente vincolata, regolata da una norma di relazione. La posizione giuridica vantata dall’aspirante al titolo abilitativo ha la consistenza del diritto soggettivo, riconducibile alla libertà di circolazione tutelata dall’art. 16 Cost., e non si affievolisce dinanzi a un potere meramente ricognitivo dei presupposti di legge. Ne consegue che le controversie sul possesso dei requisiti richiesti dalla norma in esame appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale la domanda deve essere riproposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione di Milano le ha negato il rilascio del titolo abilitativo alla guida, rilevando l’insussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 120, comma 1, cod. strada. Per effetto del diniego la ricorrente non è stata ammessa alla prova pratica fissata per il 14 ottobre 2022.

Avverso l’atto la ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere, il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti, l’inadeguatezza dell’istruttoria e il difetto di motivazione. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. All’udienza pubblica il Collegio ha rilevato d’ufficio, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva che l’art. 120, primo comma, cod. strada configura il diniego del titolo abilitativo come attività vincolata e non discrezionale, secondo l’indirizzo richiamato dal Ministero dell’Interno con la circolare del 27 aprile 2020. La questione investe quindi la natura della situazione giuridica azionata e il conseguente riparto di giurisdizione.

Il Tribunale richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che nella ordinanza n. 8188 del 2022 hanno qualificato il provvedimento come espressione di un potere del tutto vincolato, retto da una norma di relazione. La verifica dei requisiti morali costituisce mero accertamento di dati univoci, senza ponderazione comparativa di interessi né scelta sull’an, sul quando, sul quomodo o sul quid dell’atto, essendo la valutazione compiuta in via preventiva dal legislatore.

La posizione della ricorrente è dunque di diritto soggettivo, connessa al diritto di guidare quale modalità di esercizio della libertà di circolazione garantita dall’art. 16 Cost., e non degrada a interesse legittimo. Le Sezioni Unite hanno inoltre escluso che l’intervento della Corte costituzionale n. 152/2021, sul superamento dell’automatismo della revoca prefettizia, sia riferibile al diniego del titolo, che opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata.

Il Collegio aderisce a tale ricostruzione e richiama la conforme giurisprudenza amministrativa. Poiché il riparto si determina in base alla domanda, la cognizione della lite resta riservata al giudice ordinario. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con rimessione delle parti davanti al giudice civile competente per territorio e salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.. La natura in rito della pronuncia giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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