Silenzio-assenso sul permesso di costruire e integrazioni già ottemperate (TAR Puglia n. 986 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, il silenzio-assenso previsto dall’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 si forma quando l’amministrazione comunale, entro i termini di legge, non specifichi la documentazione ulteriore da produrre né adotti un preavviso di diniego. L’inerzia serbata a fronte di un’istanza già corredata delle integrazioni richieste e delle autorizzazioni settoriali necessarie integra il presupposto per l’accertamento della formazione tacita del titolo. Il giudice amministrativo, accertata l’ottemperanza del richiedente alle richieste istruttorie, dichiara l’avvenuta formazione del titolo edilizio e l’improcedibilità della domanda subordinata di accertamento del silenzio-inadempimento proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a..

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un immobile in agro del Comune di Copertino, ha presentato nel novembre 2014 istanza per il rilascio di un titolo edilizio relativo a un progetto di demolizione parziale, ricostruzione e sopraelevazione, contraddistinta dalla pratica edilizia n. 14/236. Nel corso dell’istruttoria l’Ufficio tecnico comunale ha dapprima riscontrato positivamente una proposta progettuale modificata e, nel 2019, ha attestato la conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti.

Nel febbraio 2021 la Provincia di Lecce ha rilasciato l’autorizzazione di cui all’art. 90 d.P.R. n. 380/2001. Con note del 16.10.2023 e del 21.11.2023 la società ha sollecitato il rilascio del titolo, senza esito. Ha quindi agito in via principale per l’accertamento del silenzio-assenso e in via subordinata per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella verifica dei presupposti per la formazione tacita del titolo edilizio a fronte dell’inerzia dell’amministrazione. Il parametro è offerto dall’art. 20 d.P.R. n. 380/2001, che scandisce termini e adempimenti del procedimento e riconduce al comma 8 l’effetto del silenzio-assenso.

Il percorso argomentativo muove da un dato cronologico e documentale: l’istanza risale al 2014 e la società ha ottemperato a tutte le richieste di integrazione avanzate dall’ente. L’elemento decisivo è rappresentato dall’autorizzazione provinciale conseguita nel febbraio 2021, che esaurisce il novero dei titoli settoriali richiesti.

Su questo versante il Tribunale rileva che l’amministrazione comunale non ha indicato, nei termini prescritti, l’eventuale documentazione ulteriore da produrre. Né risulta che abbia formulato un preavviso di diniego o manifestato problematiche idonee a impedire la formazione tacita del titolo.

Da tali rilievi consegue l’accoglimento della domanda di accertamento e la declaratoria dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso in relazione alla pratica edilizia indicata. L’accoglimento della domanda principale determina l’improcedibilità di quella proposta in via subordinata ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per difetto sopravvenuto di interesse.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con condanna del Comune al pagamento. Il Collegio ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *