Ottemperanza al giudicato e dissesto: crediti residui azionabili verso l’ente risanato (TAR Sicilia n. 1765 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore può azionare le proprie pretese verso l’ente locale dopo la chiusura della procedura di liquidazione del dissesto, poiché i crediti residui non ammessi divengono esigibili nei confronti dell’ente risanato. L’amministrazione intimata che non provi l’avvenuto pagamento del titolo esecutivo giudiziale resta inadempiente, con conseguente obbligo di esecuzione integrale del giudicato e nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario attivarsi per rendere possibile il pagamento.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa, sezione Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 265/2017 del 16.3.2017, spedito in forma esecutiva e notificato nel 2019, ha ingiunto al Comune di Lentini di pagare al ricorrente la somma di € 26.972,43 a titolo di retribuzione, oltre interessi legali e compensi professionali. Con successiva sentenza n. 286/2021 del 17.2.2021, passata in giudicato, lo stesso Tribunale ha rigettato l’opposizione del Comune, condannando l’amministrazione alla refusione delle spese.
Essendo i titoli rimasti ineseguiti, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia. Il Comune non si è costituito, benché ritualmente evocato in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notifica ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e la sua ammissibilità. I titoli sono stati notificati in forma esecutiva ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 D.L. n. 669/1996 senza che sia stato effettuato alcun pagamento.
Il Tribunale ha poi affrontato la questione del dissesto dell’ente. La Commissione Straordinaria di Liquidazione ha chiuso il conto di tesoreria unica e approvato il rendiconto della gestione ai sensi dell’art. 256, comma 6 e seguenti, del D.lgs. n. 267/2000. Poiché il ricorso è stato notificato il 10.11.2024, dopo la conclusione della procedura, le pretese azionate sono passibili di delibazione nel merito: i crediti non ammessi o residui, chiusa la liquidazione, possono essere fatti valere nei confronti dell’ente risanato.
Nel merito la Corte ha ravvisato l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., essendo la sentenza passata in giudicato. Ha inoltre ribadito il principio sull’onere della prova dell’adempimento, richiamando Cass. S.U. n. 12533/01: permane l’inadempimento del Comune, che non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né ha fornito chiarimenti. Ne consegue l’obbligo di piena ed integrale esecuzione del titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali, con facoltà di delega, perché provveda entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta del ricorrente. Il commissario dovrà curare allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non impediscono l’esecuzione. Le spese, liquidate in € 2.000 oltre accessori, seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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