Recupero sottotetti, altezze entro i limiti e volumetria non richiesta (TAR Lombardia n. 227 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel recupero abitativo dei sottotetti disciplinato dall’art. 64 della L.R. Lombardia n. 12/2005 la modifica delle linee di colmo, di gronda e della pendenza delle falde è ammessa, purché contenuta nei limiti di altezza massima fissati dallo strumento urbanistico e funzionale al raggiungimento dei parametri igienico-sanitari. L’altezza massima degli edifici opera come limite riferito al solo colmo, salvo diversa previsione delle NTA del PGT. Il recupero dei sottotetti non è subordinato alla sussistenza di capacità volumetrica residua del lotto, poiché una simile condizione renderebbe pleonautica la disciplina derogatoria e svuoterebbe la previsione dell’art. 65 che consente al Comune di vietare l’intervento con deliberazione consiliare motivata. È quindi illegittimo il diniego di permesso di costruire in sanatoria fondato su tali presupposti.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile in Milano, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha rigettato l’istanza di permesso di costruire parzialmente in sanatoria presentata ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per un intervento di recupero abitativo di sottotetto ai sensi della L.R. n. 12/2005. Il diniego si fondava su due rilievi: il contrasto delle opere con l’art. 64, comma 1, L.R. n. 12/2005, per l’assenza nel PGT di un’altezza massima e la conseguente necessità di intendere l’altezza pari all’esistente; l’assenza di capacità volumetrica residua del lotto al momento dell’esecuzione delle opere, avvenuta tra l’11 maggio e il 27 dicembre 2005.

Al diniego seguiva l’ordine di ripristino dello stato legittimo dei luoghi. La ricorrente ha censurato il provvedimento sotto quattro profili, deducendo la violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, il travisamento dei fatti in ordine all’asserita modifica delle altezze e l’illegittimità derivata del provvedimento demolitorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso sotto il secondo e il terzo motivo, assorbendo le ulteriori censure. Muovendo dalla giurisprudenza di TAR Lombardia-Milano, Sez. II, n. 1351 del 2021, il Tribunale ribadisce che l’art. 64, primo comma, L.R. n. 12/2005 ammette l’incremento delle altezze nei soli limiti strettamente funzionali ad assicurare le condizioni minime di salubrità degli spazi abitativi, con la conseguenza che l’altezza media di 2,40 metri vale insieme come altezza minima e come altezza massima dell’intervento.

Il punto centrale riguarda la disciplina applicabile ratione temporis. Le opere sono state eseguite, per ammissione concorde delle parti, tra l’11 maggio e il 27 dicembre 2005. La L.R. n. 12/2005, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla L.R. n. 20/2005, non consentiva il recupero dei sottotetti in deroga agli indici e ai parametri urbanistici. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato n. 7770/2006 e n. 1410/2007.

Tuttavia la giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che la novella regionale del 2005 ha omesso di recepire parte della previgente L.R. n. 15/1996, omissione sanata proprio con la L.R. n. 20/2005. Ne deriva, secondo il richiamato TAR Lombardia-Milano, Sez. II, n. 261 del 2007, che ove il recupero dei sottotetti fosse subordinato al rispetto degli ordinari indici di edificabilità la norma sarebbe pleonastica, essendo l’intervento in ogni caso assentibile secondo la disciplina comune. Parimenti priva di senso risulterebbe la previsione dell’art. 65, che attribuisce al Comune il potere di vietare il recupero con motivata deliberazione consiliare riferita a specifici ambiti territoriali.

Il Collegio aggiunge un’ulteriore considerazione di carattere generale: i limiti di altezza massima fissati dallo strumento urbanistico attengono al solo colmo, salvo diversa disposizione delle NTA del PGT, che nella specie non è ravvisabile. Il diniego fondato sull’assenza di capacità volumetrica residua e sull’asserita violazione delle altezze è pertanto illegittimo. Il ricorso è accolto e l’atto impugnato è annullato, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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