Accesso alla pianta organica dei pediatri e tutela difensiva del dirigente sanitario (TAR Sicilia n. 1766 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pianta organica è atto ad effetti plurisoggettivi, con destinatari determinati o determinabili e contenuto non astratto, sicché non rientra tra gli atti amministrativi generali e non è coperta dalla preclusione all’accesso di cui all’art. 24, comma 1, lett. c), legge n. 241/1990. L’accesso documentale è ammesso quando sussiste un interesse giuridicamente rilevante, un rapporto di strumentalità con la documentazione richiesta e, nell’accesso difensivo, la necessità di curare o difendere i propri interessi giuridici. Il giudice non valuta l’utilità concreta della conoscenza ai fini della controversia, ma solo la strumentalità dell’accesso rispetto alle esigenze di tutela esternate. Non è controinteressato, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c), legge n. 241/1990, chi non sia individuato né facilmente individuabile in base alla natura del documento: quando l’individuazione dei soggetti è l’oggetto stesso dell’accesso, manca il presupposto del controinteresse e della relativa notifica. Il mero dato nominativo non è di per sé coperto da riservatezza, salvo più incisive ragioni di segretezza non ravvisate nella specie.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti dirigenti pediatri in servizio con contratto a tempo indeterminato presso l’U.O.S.D. Pronto Soccorso Pediatrico di un’azienda ospedaliera, hanno presentato istanza di accesso ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990. Chiedevano gli atti di dotazione organica, o equipollenti, da cui emergessero i medici pediatri presenti nell’azienda e nelle diverse unità operative, compresi i nominativi.

A fondamento dell’istanza ponevano esigenze di possibile tutela in giudizio, collegate alla turnazione del Pronto Soccorso Pediatrico, asseritamente penalizzante per i ricorrenti rispetto ai pediatri delle altre divisioni, esentati dal servizio. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, hanno agito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento del diritto di accesso. L’amministrazione si è costituita eccependo, tra l’altro, l’irrilevanza difensionale dei documenti, la carenza di un interesse personale e concreto, la disintegrità del contraddittorio e l’improcedibilità per omessa impugnazione di una nota sopravvenuta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto. La pianta organica è atto ad effetti plurisoggettivi e con contenuto non astratto, applicabile una sola volta nel suo ambito temporale di efficacia. Non può quindi essere inclusa tra gli atti amministrativi generali, come già affermato da Cons. Stato, sez. VI, 20.11.2013, n. 5511, e non opera la preclusione dell’art. 24, comma 1, lett. c), legge n. 241/1990.

Sul piano dell’interesse, il Tribunale richiama il costante indirizzo, ribadito anche da TAR Sicilia – Catania, sez. III, 19.12.2024, n. 4152: l’accesso richiede un interesse giuridicamente tutelato, un rapporto di strumentalità con la documentazione e, nell’accesso difensivo, la necessità della conoscenza per curare o difendere i propri interessi. I ricorrenti intendevano identificare i medici potenzialmente controinteressati rispetto al futuro contenzioso giuslavoristico. L’istanza si collega quindi a specifiche esigenze difensive e presenta i connotati dell’accesso documentale, senza trasmodare in azione popolare. L’eccezione di carenza di personalità e concretezza è respinta.

Il Collegio esclude anche l’irrilevanza defensionale. Il giudice non valuta l’utilità concreta che la conoscenza degli atti può fornire al richiedente, ma si ferma a uno scrutinio a monte sulla strumentalità dell’accesso rispetto alle esigenze di tutela esternate.

Quanto alle eccezioni in rito, per l’art. 22, comma 1, lett. c), legge n. 241/1990 è controinteressato chi sia individuato o facilmente individuabile e vedrebbe compromesso il diritto alla riservatezza. Nella specie è proprio l’individuazione dei controinteressati a costituire l’oggetto dell’accesso: manca in radice il requisito dell’identificabilità. Non soccorre il documento consultabile tramite il link trasmesso dall’amministrazione, che indica il numero dei posti e le modalità di copertura delle vacanze, ma non consente l’immediata individuabilità dei soggetti senza ulteriori indagini. Il mero elemento nominativo non è di per sé coperto da riservatezza, non ricorrendo più incisive ragioni di segretezza.

La nota sopravvenuta non integra un atto di conferma, ma una mera proposta di soluzione stragiudiziale, priva di statura provvedimentale. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto di accesso e ordine all’amministrazione di consentire visione ed estrazione di copia nel termine di trenta giorni, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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