Delocalizzazione incompleta e scadenza del titolo edilizio: legittima la demolizione (TAR Trentino-Alto Adige n. 296 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delocalizzazione di un edificio mediante demolizione e ricostruzione si compone di interventi coordinati, dei quali la demolizione del fabbricato originario costituisce fase essenziale: ove essa sia omessa entro il termine di efficacia del titolo edilizio, l’intervento è eseguito in totale difformità dal permesso di costruire e legittima l’ordine di demolizione. La proroga statale dei termini di inizio e fine lavori non si applica nella Provincia autonoma di Bolzano, ove non recepita secondo il meccanismo di adeguamento della norma di attuazione statutaria, e comunque non opera automaticamente, richiedendo una comunicazione dell’interessato. Le concessioni rilasciate in variante non essenziale non fanno decorrere un nuovo termine di ultimazione, che resta ancorato al titolo originario. La contestazione della quantificazione dell’area da acquisire è inammissibile per difetto di interesse, essendo destinata al successivo atto di accertamento dell’inottemperanza.
Il Fatto
Un edificio danneggiato da un moto franoso doveva essere delocalizzato mediante demolizione e ricostruzione su un nuovo sito, con modesto ampliamento, in forza di una concessione edilizia e di due varianti. Il nuovo fabbricato veniva realizzato e collaudato, mentre quello preesistente restava in piedi. Alla scadenza del titolo edilizio il Comune adottava l’ordinanza di demolizione del fabbricato originario, rilevando il raddoppio della cubatura.
I ricorrenti impugnavano il provvedimento deducendo l’avvenuta proroga dei termini per effetto di una norma statale, il travisamento dei fatti in ordine all’ultimazione dei lavori, la mancata considerazione delle varianti e l’illegittima quantificazione dell’area da acquisire.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La Provincia autonoma di Bolzano gode di competenza esclusiva in materia urbanistica e non ha recepito la proroga invocata; la norma statale non è direttamente applicabile per il peculiare meccanismo di adeguamento previsto dalla norma di attuazione statutaria, richiamando Corte costituzionale, sent. n. 93 del 2019. Inoltre la proroga non era automatica, richiedendo una comunicazione al Comune che non risulta effettuata. Il titolo è quindi scaduto alla data indicata dall’art. 8, comma 1, della L.P. n. 10/2022.
Il secondo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente. La doglianza sull’asserita ultimazione solo parziale dei lavori è inammissibile per difetto di interesse: l’ordinanza è plurimotivata e si fonda anche sull’autonoma constatazione della scadenza del titolo e dell’abuso da raddoppio di cubatura, non contestata. Opera il principio — richiamato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 1532 del 2015 — per cui è sufficiente che una sola ragione resista al vaglio giurisdizionale.
Quanto alle varianti, queste si qualificano espressamente come non essenziali e richiamano le condizioni del titolo originario, senza nuovi termini. Il Collegio richiama Cons. Stato, sent. n. 4606 del 2019: la variante non fa decorrere un nuovo termine di avvio e conclusione dei lavori.
Il quarto motivo è infondato. L’oggetto della demolizione è individuato con precisione nella particella edilizia della casa danneggiata. La delocalizzazione, per la sua essenza, esige la compresenza coordinata di demolizione e ricostruzione: la conservazione del vecchio fabbricato realizza una duplicazione incompatibile con lo spostamento di un solo edificio, integrando la difformità totale ex art. 88, comma 1, della L.P. n. 9/2018.
Il quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse attuale: le contestazioni sull’area da acquisire vanno rivolte al successivo atto di accertamento dell’inottemperanza, come chiarito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 755 del 2018. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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