Divieto prefettizio di detenzione armi e conflittualità familiare: legittima la misura cautelare (TAR Sicilia n. 3069 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 non ha finalità sanzionatorie o punitive, ma funzione cautelare a tutela dell’incolumità dei consociati, e si fonda su una valutazione necessariamente prognostica. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del destinatario, con i soli limiti di congruità e ragionevolezza. Il provvedimento non presuppone un concreto abuso già accertato nella tenuta delle armi, essendo sufficiente un ragionevole rischio desumibile anche da elementi di carattere indiziario, e può essere sorretto da un singolo episodio. Una situazione di grave conflittualità in ambito familiare, anche priva di risvolti penalistici, costituisce caso tipico che giustifica la misura, indipendentemente dalla distanza delle abitazioni e dall’occasionalità degli incontri.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, accogliendo la proposta del Comando provinciale dei Carabinieri. La proposta muoveva da un acceso diverbio tra il ricorrente e il cognato, dal quale i militari avevano tratto un clima di tensione risalente e perdurante, con ritiro cautelare delle armi detenute da entrambi.

Il ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti e ha dedotto eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto d’istruttoria, lamentando in particolare la mancata acquisizione della deposizione di un teste oculare escusso dai Carabinieri e non trasmessa alla Prefettura. Il Ministero dell’Interno, costituitosi tramite l’Avvocatura distrettuale, ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei principi consolidati. In materia di porto e detenzione di armi l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità, con un apprezzamento di prudenza sull’affidabilità del destinatario. Il divieto non persegue scopi punitivi, ma risponde a esigenze di pubblica incolumità, e la detenzione di armi è fatto eccezionale rispetto al divieto generale sancito dall’art. 699 cod. pen. e ribadito dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

La discrezionalità attribuita dall’art. 39 TULPS consente di tener conto anche della mera possibilità di comportamenti inappropriati: non si tratta di accertare ex post un nesso causale, ma di prevedere ex ante i futuri comportamenti, non determinabili secondo regole scientifiche.

Nel merito, il Tribunale ritiene inverosimile la tesi secondo cui il comandante della Stazione avrebbe rilasciato il porto d’armi qualche giorno prima della segnalazione, non rientrando il rilascio nella sua competenza; la licenza risultava rilasciata anteriormente all’accaduto e la circostanza non era stata specificamente contestata. La censura di difetto d’istruttoria è dichiarata infondata e comunque inconferente: la parte non ha versato elementi a sostegno, né in sede di udienza ha depositato la deposizione del teste. Il Collegio osserva, in ogni caso, che la conflittualità tra i due cognati emerge dalla stessa proposta e che il grave dissidio familiare, anche senza risvolti penalistici, integra caso tipico di giustificazione della misura; analoga misura era stata adottata nei confronti del cognato.

Il provvedimento esprime un giudizio prognostico basabile su elementi indiziari, e la sede amministrativa non è quella in cui valutare le responsabilità concrete sui fatti. La misura cautelare non richiede un reiterato abuso nell’uso delle armi: un singolo episodio può sorreggere il giudizio sfavorevole. Sono inconferenti le doglianze sull’assenza di frequentazioni controindicate e sull’osservanza delle prescrizioni di custodia.

Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese. Il Tribunale conferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sotto condizione della permanenza dei requisiti, riservando la liquidazione a separato provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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