Ottemperanza al giudicato di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1193 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che decide sulla domanda di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, non opposto e notificato all’amministrazione, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di giudicato. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina l’integrale esecuzione del giudicato, fissando un termine per l’adempimento. Al commissario ad acta, nominato per il caso di persistente inerzia, non spetta alcun compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Fatto

Con decreto depositato nel 2020 la Corte d’appello accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi liquidate in favore dei ricorrenti. Il titolo veniva munito di formula esecutiva e ritualmente notificato all’amministrazione, che tuttavia non vi dava esecuzione.

I ricorrenti, dopo aver inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione delle somme per il medesimo titolo, proponevano ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’appello. Il Ministero si costituiva in giudizio senza opporre resistenza sostanziale all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, è assistito da efficacia di giudicato, è stato notificato al Ministero della Giustizia e non è stato opposto: sussistono quindi i presupposti per il giudizio di ottemperanza.

Il percorso argomentativo poggia su due passaggi normativi. Da un lato, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo. Dall’altro, i ricorrenti hanno correttamente inviato la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.

È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Nel merito, pertanto, viene sancito l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine di novanta giorni per l’adempimento e nomina, fin d’ora, quale commissario ad acta il Dirigente che verrà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni per l’espletamento dell’incarico. Al commissario non è dovuto alcun compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti sancito dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

All’accoglimento segue la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese vive successive all’emissione del decreto e necessarie per la proposizione del giudizio di ottemperanza — segnatamente quelle per le copie esecutive e per la certificazione di passaggio in giudicato — in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato n. 3484 del 2021, Cons. Stato n. 1498 del 2017 e TAR Campania n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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