Carta docente e inottemperanza: termine e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2956 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato di condanna, l’accertamento dell’inottemperanza presuppone la rituale notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ove l’amministrazione non alleghi né documenti alcun adempimento, il credito si intende non contestato nell’an e nel quantum. Il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza, assegna un nuovo termine per il pagamento integrale e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, con compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro aveva condannato il Ministero convenuto a corrispondere alla parte attrice il beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, dall’anno scolastico 2018/19 fino al 2022/23.

Il titolo veniva notificato a mezzo PEC al Ministero, che lo riceveva in data 22.1.2024. Decorso il termine dilatorio senza alcun pagamento, la ricorrente ha agito per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della somma di euro 2.500,00 e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina del commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato un’incongruenza: nelle conclusioni il ricorrente aveva richiamato la sentenza n. 399/2023 per un importo di euro 1.500,00, mentre il testo del ricorso indicava la sentenza n. 270 del 19.01.2024, ritualmente depositata. L’errore è stato qualificato come materiale e superato, individuandosi nel secondo provvedimento il titolo dell’ottemperanza.

Passando al merito, il Tribunale ha verificato che il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato ritualmente. Da tale notificazione è derivato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento, senza che l’amministrazione intervenisse.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte hanno confermato che il Ministero non ha effettuato pagamenti neppure parziali. L’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né indicato l’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.

Il ricorso è stato quindi dichiarato fondato e l’inottemperanza accertata. Al Ministero è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per i pagamenti integrali. Per il caso di inutile decorso, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del D.A.G.L. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e trasmetterà poi una relazione sugli adempimenti. Il compenso sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *