Bunkeraggio e vigilanza antinquinamento: no all’autoproduzione per navi di terzi (TAR Puglia n. 1194 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Linee guida tecniche allegate alla circolare ministeriale sul bunkeraggio individuano uno standard minimo tecnico/organizzativo di riferimento e non attribuiscono al concessionario del servizio il diritto alla integrale autoproduzione della vigilanza antincendio e antinquinamento. Lo svolgimento di tale servizio rientra nell’autoproduzione solo se riferito al carico della bettolina o al rifornimento di navi dello stesso armatore; quando il bunkeraggio avviene in favore di navi di terzi si tratta di servizio per uso di terzi, che esula dall’autoproduzione e richiede il rispetto delle dinamiche concorrenziali. È pertanto legittima la prescrizione regolamentare dell’Autorità marittima che impone, di norma, di avvalersi di soggetti autorizzati e dotati di specifiche certificazioni. Le ulteriori prescrizioni che innalzano i livelli di cautela nelle operazioni di bunkeraggio sono ragionevoli e proporzionate, in ragione del preminente interesse pubblico alla tutela dell’ambiente e della salute.

Il Fatto

La società ricorrente svolge il servizio di bunkeraggio a mezzo bettolina nel porto e nella rada di Taranto, in forza di concessione rilasciata dall’Autorità marittima. Con ricorso ha impugnato l’ordinanza con cui la Capitaneria di Porto ha approvato il regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto, nella parte in cui introduce prescrizioni ulteriori rispetto a quelle ministeriali in materia di prevenzione degli inquinamenti da idrocarburi durante le operazioni di rifornimento.

La ricorrente ha sostenuto che le Linee guida allegate alla circolare ministeriale le consentirebbero di predisporre in proprio il servizio di vigilanza antincendio e antinquinamento, essendo la bettolina munita delle certificazioni richieste, e che il nuovo regolamento, discostandosene senza motivazione, le imporrebbe di ricorrere a un operatore terzo dietro pagamento di una tariffa. Ha dedotto la sproporzione degli obblighi, parametrati a quelli delle ditte concessionarie di raffinerie e depositi costieri, rispetto alle ridotte dimensioni dei mezzi impiegati. Si sono costituiti l’Amministrazione e la controinteressata, concessionaria del servizio di prevenzione e pronto intervento antinquinamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto delimitato la portata della disciplina ministeriale. La circolare e le allegate Linee guida definiscono le procedure di affidamento del servizio di bunkeraggio e le prescrizioni tecniche di sicurezza, ma non regolano specificamente le modalità di gestione del servizio di vigilanza. Il fatto che impongano un servizio continuo di vigilanza a mezzo del personale della bettolina e la disponibilità di materiali oleoassorbenti non equivale a sancire il diritto all’integrale autoproduzione, ma individua solo uno standard minimo tecnico e organizzativo, salve le norme in materia di concorrenza.

Su questa base il giudice ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 452 del 4.2.2016, secondo cui lo svolgimento del servizio di prevenzione antinquinamento relativo al bunkeraggio rientra nell’autoproduzione solo se riferito al carico della bettolina o al rifornimento di navi dello stesso armatore. Ove il servizio sia svolto in favore di navi di altri armatori si tratta di servizio per uso di terzi, che esula dall’autoproduzione.

Da qui l’esclusione del diritto della ricorrente ad autoprodurre i servizi di vigilanza antincendio e antinquinamento per il rifornimento di navi di soggetti terzi, eludendo le ordinarie dinamiche concorrenziali. Resta confermata la prescrizione del regolamento che prevede, di norma, l’obbligo di avvalersi di soggetti autorizzati dall’Autorità marittima, in quanto dotati delle certificazioni che attestano le occorrenti capacità.

Il Collegio ha poi valutato la proporzionalità delle prescrizioni. Gli standard tecnici e organizzativi introdotti elevano i livelli di cautela e risultano oggettivamente ragionevoli e idonei allo scopo, in ragione del preminente interesse pubblico alla tutela dell’ambiente e della salute. Ha rilevato che il bacino portuale di Taranto è interessato da impianti industriali di grandi dimensioni, vicini al nucleo urbano e ai siti di mitilicoltura, pesca e agricoltura: ciò impone elevati livelli di cautela, poiché le operazioni di bunkeraggio, pur non paragonabili a quelle delle raffinerie, implicano rischi significativi.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite in considerazione della particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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